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   Fatto, purtuttavia, persuaso che la norma enunciata, avrebbe assunto aspetto di eccessivo rigorismo quando fosse stata dettata in forma assoluta, s’è voluto ad essa apportare un equo correttivo, lasciando ai colleghi giudicanti la facoltà di prescindere dal rigore della norma stessa quando trattisi di contribuenti, il cui reddito in contestazione non sia superiore alle lire 3.000, o quando si abbiano già, per altra via, sufficienti elementi di giudizio.
   L’altra norma innovatrice, nel campo della procedura contenziosa, riguarda, come già si è avvertito, il funzionamento dell’istituto del concordato.
   Nell’odierno ordinamento della imposizione diretta l’istituto del concordato esercita una influenza notevolissima, che, mentre sotto un aspetto è assai provvida, in quanto giova a ridurre di molto il numero delle contestazioni, è invece per altro riflesso dannosa, in quanto i risultati degli accertamenti si fanno dipendere, più che dal loro fondamento, dall’abilità maggiore o minore del funzionario nel persuadere il contribuente ad accedere alle proposte avanzate, e dalla resistenza più o meno tenace che il contribuente stesso opponga alle richieste del pubblico ufficio.
  Dal che consegue come il concordato non