buente e mezzo efficace di quel movimento progressivo dell’applicazione delle leggi che si raggiunge appunto con l’istituto della Corte di Cassazione, la quale trova in ciò la più intima ragione di superiorità su l’istituto della terza istanza. Le leggi finanziarie, come ogni altra legge di diritto pubblico, debbono avere quale supremo interprete un unico organo. È perciò che il progetto ammette il ricorso alla Cassazione di Roma per violazione o falsa applicazione della legge. Una limitazione, tuttavia, è stata apportata all’attuale competenza della Corte di Cassazione, ed è che il ricorso non può essere proposto se non per violazione della legge sostanziale finanziaria, vale a dire pel caso contemplato nel n. 2 dell’art. 517 cod. prov. civ. e non per gli altri casi di violazione di diritto formale. Non sembra, infine, necessario indugiarsi a giustificare il ricorso avverso la decisione della Commissione erariale centrale alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione pel caso di eccesso di potere od incompetenza, ai sensi dell’art. 3 della legge 31 marzo 1887, n. 3761, giacché alla giurisdizione generale delle Sezioni Unite pel regolamento di competenza non può sottrarsi alcuna giurisdizione speciale.