Servizi speciali iUustratofiat 11 marzo 85 II Meno tasse sulla prima casa di ARMANDO ZOPOLO H regime fiscale dell'e- dilizia abitativa è da tempo al centro di pole- miche perché le imposte a carico della proprietà edilizia sono considerate cosi gravose da non fa- vorire il decollo di questo importante settore del- l'economia nazionale. Vediamo di riassumere con ordine le disposizio- ni in vigore dal 1982 a oggi mettendo in eviden- za le incertezze, in qual- che caso, ancora pen- denti sul capo dei citta- dini che hanno compra- to o venduto un alloggio adibito a prima abitazio- ne. In particolare passe- remo in rassegna le nor- me attualmente in vigo- re. Periodo dal 24 aprile 1982 al 30 giugno 1984 La legge 22. 4. 1982 n. 168, conosciuta come «legge Formica», è en- trata in vigore il 24 apri- le 1982 e doveva avere ef- ficacia fino al 31 dicem- bre 1983. E' stata proro- gata, invece, fino al 30 giugno 1984. Si rivolgeva a coloro che erano in procinto di acquistare una prima casa e ai pro- prietari di alloggi che in- tendevano vendere il loro immobile per acqui stare anch'essi una pri- ma casa ed assicurava il vantaggio: — di corrispondere l'imposta di registro del 2 per cento, anziché quella ordinaria dell'8 per cento, nell'acquisto della prima casa se il venditore era un privato e non un'impresa co- struttrice (perché in questo secondo caso si applica l'Iva con l'aliquo- ta del 2 per cento); — di assolvere l'impo- sta ipotecaria, che nor- malmente è dell'I,6 per cento, nella misura fissa di 50.000 lire ; — di assolvere l'impo- sta catastale, che nor- malmente è dello 0,4 per cento, nella misura fissa di 50.000 lire; — di non pagare l'In- vimi (Imposta sull'incre- mento di valore dell'im- mobile) sul maggior va- lore dell'immobile cedu- to rispetto al suo prezzo d'acquisto, a condizione che il ricavato venisse integralmente reinvesti- to per l'acquisto della prima casa. L'equivoco in cui sono caduti diversi contri- buenti nell'interpreta- zione di questa legge ri- guarda l'esenzione dal- l'Invim. Se entro un anno dalla cessione del vecchio immobile e co- munque nel termine del 31.12.1983, poi prorogato al 30 giugno 1984, il ven- ditore non avesse effet- tuato il reinvestimento, avrebbe dovuto corri- spondere l'imposta oltre ad una soprattassa del 30 per cento. Diversi contribuenti hanno rite- nuto, fatta la cessione, di esser liberi di impie- gare anche una sola par- te del ricavato negli im- mobili aventi i requisiti voluti dalla legge. Rite- nevano di dover pagare in questo caso solo l'In- viai relativa al residuo importo non reinvestito. L'amministrazione fi- nanziaria non la pensa così. Ritiene, al contra- rio, che 1'Invim si debba pagare sull'intero incre- mento di valore derivan- te dalla cessione dell'im- mobile ogni qualvolta il ricavo della medesima non sia stato interamen- te utilizzato per il rein- vestimento. Ciò signifi- ca, ad esempio, che chi avesse venduto un im- mobile per 80 milioni e ne avesse ricomprato un altro per 70 avrebbe do- vuto pagare tutta l'In- vim dovuta sull'intero incremento realizzato. In altri termini per non aver reinvestito 10 milio- ni su 80 perderebbe l'in- tero beneficio dell'esen- zione. La questione è tutt'al- tro che definita. La Commissione tributaria di primo grado di Forlì ha sollevato un dubbio di costituzionalità sulla disposizione che regola questi casi, coinvolgendo addirittura la Corte Co- stituzionale. Periodo dal 1° loglio 1984 al 31 dicembre 1984 La «legge Formica», come si è detto, ha age- volato i trasferimenti immobiliari compiuti fino al 30 giugno 1984. Un nuovo decreto agevo- lativo è stato emanato ma con efficacia solo dal 1° gennaio 1985. Se si tie- ne conto che le motiva- zioni economiche e le sollecitazioni sociali che hanno ispirato i due provvedimenti non sono sostanzialmente mutate, si stenta a comprendere per quale motivo i con- tribuenti che abbiano portato a termine le ope- razioni di cui si è parlato nel periodo 1" luglio - 31 dicembre 1984 abbiano dovuto sopportare, oltre all'Invim sulla cessione del vecchio immobile, un onere fiscale del 10 per cento (8 per cento regi- stro + 1,6 per cento im- posta ipotecaria + 0,4 per cento imposta cata- stale) sul valore del nuo- vo fabbricato. Periodo dal 1° gennaio 1985 al 30 gennaio 1985 Veniamo al decreto legge del 1° dicembre 1984. n. 795, entrato in vi- gore lo stesso 1° dicem- bre, data della sua pub- blicazione sulla «Gazzet- ta Ufficiale». Il provvedi- mento, che doveva esse- re convertito in legge entro 60 giorni da detta pubblicazione, contene- va all'art. 20 agevolazio- ni fiscali per l'edilizia abitativa, valide per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1985, che si possono riassumere come segue. EI cittadini che acqui- stavano da privati la loro prima casa nel Co- mune in cui avevano la residenza o, se diverso, in quello in cui svolgeva- no la loro attività, dove- vano assolvere: • l'imposta di registro nella misura del 2 per cento (se l'acquisto fosse avvenuto da imprese co- struttrici avrebbero do- vuto pagare la normale Iva del 2 per cento); • l'imposta fissa ipote- caria di 50.000 lire; • l'imposta fissa cata- stale di 50.000 lire. I soggetti che ven- devano gli immobili di cui sopra dovevano assolvere l'Invim al 50 per cento. Il decreto legge in que- stione è decaduto per mancata conversione in legge entro 60 giorni. L'avviso dell'avvenuta decadenza è stato pub- blicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 31 gennaio 1985. Per gli atti stipulati dal 1° gennaio 1985 al 30 gennaio 1985 le agevola- zioni sono state mante- nute in vita da successi- vo decreto. In tal modo le incertezze e il ritardo del legislatore nella defi- nitiva approvazione del- le norme non si sono ri- solti, per fortuna, in un danno per i contribuen- ti. Periodo dal 31 gennaio al 31 dicembre 1985 Il decreto legge 7 feb- braio 1985 n. 12 reca, al- l'art. 2, norme fiscali per l'edilizia abitativa diret- te ad agevolare l'acqui- sto della prima casa da parte dei privati. Do- vrebbe essere convertito in legge entro 60 giorni e si spera che questa volta ciò avvenga tempestiva- mente, in modo da ri- sparmiare ai cittadini nuove ansie ed al merca- to immobiliare altre de- leterie stagnazioni. Alcune di queste nor- me ripropongono misure già contenute nel prece- dente decreto, decaduto per mancata conversio- ne, altre invece costitui- scono una novità assolu- ta. E' opportuno passare in rassegna le nuove di- sposizioni perché i letto- ri che accarezzano il so- gno di comperare il loro primo alloggio possano fare il conto dell'inciden- za di tutti gli oneri che dovranno affrontare, imposte comprese. La maggior parte di coloro che acquistano l'alloggio dànno fondo a tutti i risparmi racimo- lati pur di abitare in casa propria. Al momen- to della stipula dell'atto pubblico apprezzano quindi particolarmente il vantaggio di rispar- miare un bel po' d'impo- ste. Non resta che ripor- tare di seguito le agevo- lazioni a favore di coloro che concluderanno l'ac- quisto entro il 31 dicem- bre dell'anno in corso. Invim a metà La nuova normativa si discosta molto sensibil- mente dalla precedente per quanto riguarda le agevolazioni relative al- l'Invim dovuta da coloro che cedono gli immobili. Mentre in passato, in- fatti, veniva accordata l'esenzione totale dal tri- buto a chi vendeva l'im- mobile al proprio inquili- no oppure reinvestiva il ricavato nella prima casa, ora viene accorda- ta una riduzione del 50 per cento a chi cede a persone che acquistano l'immobile per abitarlo come prima casa. Per es- Se l'alloggio è della Fiat Tra gli acquirenti di alloggi ad uso di prima abitazione venduti da imprese non costruttrici vi possono essere, ad esempio, i dipendenti Fiat che acquistano gli alloggi dell'azienda at- tualmente in locazione. Ecco le condizioni da ri- spettare per fruire dei vantaggi accordati dalla legge. Le cessioni di f abbrica- ti o porzioni di fabbrica- to destinati ad uso di abitazione non di lusso, effettuate da soggetti Iva diversi dalle imprese costruttrici nei confronti di persone fisiche sono soggette all'aliquota Iva del 2 per cento (oltre che alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa: 50.000 lire per ciascuna di queste due ultime im- poste). L'agevolazione è su- bordinata alle seguenti condizioni: a) che il venditore sia un'impresa non costrut- trice; b) che il compratore sia un privato, cioè una persona fisica che non agisce nell'esercizio di impresa, arte o profes- sione; c) che l'immobile sia ubicato nel Comune ove l'acquirente ha la pro- pria residenza o, se di- verso, in quello in cui svolge la sua attività; d) che nell'atto di ac- quisto il compratore di- chiari: — di non possedere al- tro fabbricato o porzione di fabbricato destinati ad abitazione nel Comu- ne dove è situato l'im- mobile acquistato; — di voler adibire l'al- loggio a propria abita- zione; — di non avere già usufruito delle agevola- zioni previste dal decre- to legge in questione; e) che l'unità immobi- liare sia destinata ad uso di abitazione non di lus- so. Questa norma è del tutto nuova. Risponde alla logica di favorire chi compra la prima casa ef- fettuando l'acquisto da un'impresa qualsiasi che, normalmente, non può applicare l'aliquota Iva del 2 per cento come avviene per le imprese costruttrici. Come è noto, l'Iva resta a carico della persona fisica che acquista l'immobile e ciò significa, col passaggio dall'aliquota normale del 18 per cento a quella agevolata del 2 per cen- to, un risparmio pari a ben il 16 per cento del valore dell'immobile. I fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione non di lus- so, indipendentemente dalla data della loro co- struzione, se venduti a persone fisiche da pro- prietari che non agisco- no nell'esercizio di im- presa, arte o professione sono soggetti: — all'imposta di regi- stro del 2 per cento; all'imposta fissa cata- stale di 50.000 lire; — all'imposta fissa ipotecaria di 50.000 lire. Questo trattamento agevolato è concesso se concorrono le stesse condizioni che sono sta- te in precedenza indica- ta per beneficiare dell'I- va del 2 per cento, esclu- sa ovviamente quella re- lativa al venditore che qui è un privato. La circolare esplicativa della «legge Formica» ri- solveva alcuni casi parti- colari che possono inte- ressare i lettori. Si ritie- ne opportuno richiama- re i più ricorrenti nella convinzione che le inter- pretazioni ministeriali siano valide anche per il nuovo decreto. • Ai fini delle agevola- zioni fiscali concesse dalla norma in esame non «dispone» di altro fabbricato chi possiede un'unità immobiliare data in affitto. Tale cir- costanza deve ovvia- mente risultare da con- tratto registrato oppure dev'essere dimostrabile attraverso il certificato di residenza dell'inquili- no. • Lo stesso dicasi per chi possiede la quota di proprietà di un alloggio senza avere la possibilità di utilizzarlo, magari perché l'alloggio stesso è ubicato dalle persone che posseggono le re- stanti quote di pro- prietà. ' • Le agevolazioni com- petono al comproprieta- rio che acquista tutte le altre quote dell'immobile al fine di conseguire la piena proprietà e di po- tervi abitare. • L'usufruttuario che acquista la nuda pro- prietà rientra nei bene- fici della legge in quanto realizza la piena titola- rità dell'immobile. • La dichiarazione alla quale è tenuto il com- pratore circa la sua in- tenzione di abitare l'al- loggio può riguardare anche il futuro. E' possi- bile acquistare un allog- gio occupato da un in- quilino ed ottenere il trattamento agevolativo purché vi si vada ad abi- tare non appena si libe- ri. sere più esatti, la ridu- zione dell'Invim scatta al verificarsi delle stesse situazioni che danno luogo alle agevolazioni per l'imposta di registro e l'Iva Ciò significa che, ri- spetto alla precedente disciplina, viene avvan- taggiato il venditore che non ha alcuna intenzio- ne di acquistare col rica- vato della cessione una prima casa per se stesso ed ha invece la ventura di imbattersi in un ac- quirente che si sta fa- cendo la prima casa. Nella predetta situazio- ne chi vende l'immobile avrebbe pagato l'Invim per intero con le vecchie disposizioni, mentre, con le nuove, la paga solo la metà. Risultano svantaggia- ti, invece, coloro che in- tendono cedere degli im- mobili per acquistare, con il ricavato, la loro prima casa perché, men- tre in passato non avrebbero affatto assol- to l'Invim. ora possono trovarsi in due diverse situazioni: — vendere gli immobili a persone che intendono abitarli come prima casa ed in questa eventualità devono assolvere l'Invim sull'incremento di valore nella misura del 50 per cento; — vendere gli immobili a persone che non inten- dono utilizzarli diretta- mente come prima abi- tazione ed in tale ipotesi devono assolvere per in- tero il tributo. Il ministero delle Fi- nanze, in una circolare dello scorso dicembre, ha chiarito che se il com- pratore rende, all'atto del trasferimento, di- chiarazioni non veritie- re, il venditore, che se ne fosse indirettamente av- vantaggiato assolvendo l'Invim ridotta a metà, non subirà il recupero di alcun tributo non poten- dosi ripercuotere a dan- no di chi vende il com- portamento non veritie- ro imputabile a chi ac- quista.