Delle Leggi. Lib. XXXI. Cap. XXIX. £5 CAPITOLO XXIX. Della natura de Feudi dopo il Regno di Carlo il Calvo. Olili come volle Carlo il Calvo , che quando il poiTelTore d’un grande ufizio, ed’un feudola-fciaiTe, morendo, un figliuolo, gli fotte aflegnato Tufi-zio, o il feudo. Sarebbe malagevole il tener dietro al progretto degli abufi, che ne nacquero, e dell’ eftenfio-ne, che venne data a quella legge in ciaicun paeie . Trovo ne libri (a) de’ feudi, che fui principio del regno dell’ Imperadore Corrado II. i feudi ne’ paeli del fuo dominio non pattavano a’ nipoti; pattavano foltanto a quello fra i figliuoli ( b) dell’ultimo pottettòre, che fotte fiato eletto dal Signore : così i feudi furono dati per una fpecie d’elezione, che fece il Signore ira fuoi figliuoli. Nel Capitolo XVII. di quello libro fpiegai , come nella feconda ftirpe la Corona fi trovatte per certi riguardi elettiva, e per certi altri ereditaria. Era ereditaria, perché Tempre lì prendevano i Re da quella fiirpe : lo era altresì, perché fuccedevano i figliuoli: era poi elettiva, perché il popolo feiegliea fra i figliuoli. Siccome le cole vanno fempre di profii-mo in profilino, e che una legge politica ha Tempre rapporto ad un’altra legge politica , fi ottervò (r) per la fucceflìone de’feudi lo fiettbfpirito, che fi era oflervato per la Tuccettìone alla Corona . Quindi i feudi pattarono a’figliuoli e per diritto di elezione e per diritto di Tuccettìone , ed ogni feudo ebbe a trovarli, come la Corona , elettivo , ed ereditario. Simigliante diritto d’elezione nella perfona dei Tomo IV. E Si- ( a ) Lib. I. Tic. x. (lb) Sic program efi , ut ad filios deveniret t in Wem domwus hoc velisi beneficium conjimare > ivi', ic) Almeno m Italia, ed in Germania.