8 Introduzione alle Paci Private * cimentali ancora , o fono di poco momento , o nulla han che fare colla foftanza del Fatto. Se le Circoftanze punto non influifcono nella foftanza ¿el Fatto, quefto fi dice accordato, non tenendofi conto d effe , dappoiché fi poffiede, ed è {labilità la cagione , il iucceffo , e ’1 mafficcio della riffa , o nimifta . Così conftando , che uno abbia data ad un* altro una guanciata ingiufta , nulla importa alla ibllanza del Fatto , che ciò fiali fatto- colla delira , o colla finillra , col guanto , o fenza ; preffo al fuoco* o ad- una tavola ; per controverfia nata a cagion di otto , o pur di dieci feudi. Effendo fimilmente le Circoftanze accidentali di poco momento , e nulla fervendo a far crelcere, o diminuire le foddisfazioni, non fi dee ilare per la difeordia di quelle di venire alla conchiufion deli’ affare , alla fentenza, e alla Pace ; perocché chi è fuperiore, e creditore nella eontro-verfia, può fovente fenza fuo danno , e dee talora , per non moitrar fo-verchio rigore , e defid'erio di vendetta , contentarfi che prevaglia il det- to dell’ avverfario , e menargli buona quella Circollanza . Accordato- che Sa , per cagion d’ efempib , che Sulpizio abbia contra di? rse fatta una Satira , o un libello infamatorio, e n’abbia data copia- ad un fuo amico* per mezzo di cui fiafi pubblicata la. fua? maligniti : quantunque folle ve* ro , eh’‘egli non ad un, folo ma a due, o tre altri amici ne avelie data copia, poffo io? fenza mio danno concedergli , che V abbia data ad un foto , poiché la foftanza del fuo misfatto è gii accordata ;■ e benché poteff fe in qualche maniera crefcere il fuo fallo per tal Circollanza , pure io poffo diffimularlo , né debbo interrompere per quefto il compimento della Pace-. Ma fe confile il difparere nella foftanza del Fatto-, e nel Fatto-medefimo-, o nelle Circoftanze foftanziali , ed aggravanti , come fe Giovanni abbia sì, o no refe- infidie ad un’ altro ; o affalitolo con foperchie-ria , e provocato, sì o- no ; o dettegli parole ingiuriofe per burla, o coti animo- di fargli affronto : allora non fi può nè ftabilire il Fatto, nè piantar le condizioni della Pace , finché non fia tolta via la diferepanza , e feoperto da qual canto ftia l'a Verità , e l’innocenza , ovvero la Falfiti , e ’1 delitto . Ciò noi faremo procedendo con ordine , e per le vie mfe-gnateci da’ fàvj-, e determinate da’’prudenti Legislatori* 5. A quello' fine diciamo, che per formar querela contra dr alcuno , é prima- d’ uopo- avere almen qualche indizio non ridicolo , non aereo , «' qualche fondamento ragionevole per affalire coltili in Giudizio . Non è lecito- a noi d? accufare- i-1 profilino o per foto- capriccio , o con fuppofti> conietture, e indizj chimerici , e vani. Chi così operaffe, farebbe ingiuria ad altrui, perchè ingiuftamente , fenza ragione , e cagione verrebbe tacitamente a- chiamarlo- ingiufto , ed! iniquo-, e ad oltraggiare l’altrui riputazione., Contra quefto ind'ifcreto- acculatore potrebbefi proporre quereli di calunnia , efl’endo- che regolarmente fi prefume calunniatore- chiunque non pruova il fallo- apporto ad! altrui,, quando egli; per avventura noti faccia- apparire d effere flato molto a ciò da- qualche verifimile- argomento *, a d. effere. flato- ingannala- dalla pubblica voce , e fama ,o da uomù*