52 ÌUTS-ODUZION.E ALLE PAClPRIVATS afferma la parte , a cui fono in favore , e a creder fallo il detto della parte , a cui fono contrarie . Se faranno di leggier pefo le Prefunzioni, ferviranno folamente d’Indizio, e di rinforzo ad altre Pruove. Ma o leggiere , o gagliarde che fieno le Prefazioni , per fe fteffe non ballano a condannare altrui con quella medelìma franchezza, che ci danno le. Pruove proprie „ Il loro polfo maggiore ila nella difefa dell’ innocenza , e in falvar dalla colpa, il che poffono effe far pienamente , perocché alla lor forza s’ unifce la clemenza delle Leggi fempre rivolta a favorire in dubbio i rei , e gli accufati. Ma effendofi diffufaniente parlato di quella materia, paffiamo alle altre fehiere delle Pruove, che proprie da noi fi fona appellate.. , t CAPITOLO XI. Si tratta delle Pruove proprie. Tefìimcnj quali fieno riprovati dalle Leggi* ed ufo loro. Ne pr.ocefjì privati non ejfe.re convenevole la feverità del poro . Scritture, pubblica Foce , e Fama * Giuramento * e Indizi fono le altre Pruove e qual valore abbiano,. r I. TL primo luogo fra le Pruove proprie è dovuto a’Tellimonj , come 1 cofe più nobili delle fcritture fteffe , e. più. precifamente poffenti a provare, e confermar la Verità colla viva lor voce, che colla loro morta le carte. In bocca dunque de Tellimonj idonei, affermanti, qualche cofa,, e producenti le ragioni,, e cagioni di così affermare, noi crediamo che alberghi il vero. Supponendo noi colloro uomini dabbene , e non condotti, da veruna, paffione più per l’una parte , che per l’altra, non fi dee credere , eh’ elfi vogliano mentire. Due Tellimonj ballano per provare affai vigorofamentè qualfivoglia fatto ,, e circoltanza ;. e quando quella circoftan-za, o azione non fia di gran momento, o di gran pregiudizio ad alcuno,. ballerà eziandio la teilimonianza. d,’ un folo » 2. Idonea poi chiamiamo, a teffimoniare qualunque perlina non ha in ciò contrario, divieto dalle Leggi ; laonde regolarmente ognuno fi prefume degno dì fede, e buon teftimonio., quando non fi pruovi altrimenti. Ora fi divieto contrario delle. Leggi, fi ftende a tre forti di perfone, cioè alle infami, alle deboli, o prive di fenno, e a quelle che dalla loro teftimo-manza può- prefumerfi che vogliano ritrarre utilità, e vantaggio’. Per Infami noi intendiamo coloro , che o, per qualche noto vizio , o efercizic» infame, hanno macchiata in faccia del Mondo la loro riputazione , come i folfarj, i ladri, gli adulteri, gli ufurai ,. i concubinìj-j,, gli {pergiuri,. i ruffiani,, le meretrici., r traditori , gli fgherri di profeffioneed altri fo-tnighanti, uomini di mala, vita pubblica , e nota; o pure i Giudei ( trat-tandofi di far teftimonianza conira un Criitiano ) i Commedianti pubblici, i cerretani ma ciurmadori , gli fpurj., gli otti , le foie, gli sbirri, i' «arnehei, ed altri eforcitanti meftier vergognofo . O poca , © ninna fede 1 vuol diate a coftoro y $oa tanto perchè la legge vuole- così punirli, €