n , . I . -,: - . - — 8i L A ? A c E che ufiamo arme contra un difarmato , quando fenza arme aveflìmo an* che potuto difenderci 5 0 quanto alla percoifa y se fenza percoifa , o con. leggiera percoflà , 0 con una fola , o col percuotere una. ignobile parte della perfona del nimico, noi aveflìmo potuto eflere liberi dal pericolo. 66. Ma precipitati dal giufto dolore, o dal calore della quiftione , se eccederemo la mifura, faremo puniti dalla Legge Aquilia, cioè con pena eftraordinaria. Se con mala intenzione, eccedendo la mifura , uccideremo l’aflàlitore : faremo puniti dalla Legge Cornelia, cioè con pena capitale. Cosi ancora chi fu principio della riffa, ha in disfavore la Legge Come* lia. Chi non fu principio, ha la Legge Aquilia in favore. 67. Quefta difefa è contro a chi ufa la forza contra di noi, o fia l’af-falitore, o il difpartitore, quando per fua cagione noi rimaniamo impediti sì, che la vita noftra fia tirata in pericolo di perderfi. 68. Similmente se occorre, eh’ io ammazzi il difpartitore, in calo che l’aflàlitore nell’atto dell’offendermi ufi lui per coperta, io non fon tenuto per l’omicidio commeflo, avendo io fatto quello a mia difefa. Il difpartitore ammazzando qualcuno nella riffa è efente dalla pena ordinaria per lo buono proponimento, col quale s’ era moflb.. 69. Similmente s’io ammazzafli un altro in luogo dell’ aflàlitore , farò degno dì perdono , per rifpetto del principio dell’ operazione , al quale tutte le leggi hanno il principale riguardo ; perciocché buono fu il principio della mia operazione , veggendofi ch’io dava opera a cofa licita, ef-fendo licito il difenderli. 70. Provali quello con l’efempio di chi penfando d’uccidere una fiera nel tirarle una freccia uccida un pafleggiero ; e di chi tirando un faffo percuota cafualmente la ftatua del Principe: perciocché quelli tali meritano perdono. 71. Ma f aflàlitore offendendo altri in cambio di colui, ch’egli affaltò, con è degno di perdono per la regola , che fi torce contra di lui ; perciocché egli dava opera a cofa iilicita; onde il principio della fua operazione non era buono. 72. Colui ufa contra dì noi forza illicita , ficché poflìamo di ragione dibatterla, che non ha autorità d’ufaria. Il che è foggiunto per non ef-fere licito il far difefa contra chi ha autorità di ufar la forza contra di noi. 73. Quei, che fi trovano averla , l’hanno o di ragion civile , come nell uccidere un ladro notturno ; perciocché egli non dee difenderli r e quanto farà a fua difefa necelfaria non varrà punto in giudizio , quali che quell atto clandellino fia indegno del nobile ajuto della natura, dalia quale nelle difefe pullula il feme del valore. 74- d che hanno elfa autorità dalla ragione ilatutaria , come nel cafo d un bandito, il quale noi poflìamo ammazzare fenza incorrere in pena alcuna , perciocché elfendo egli per la fua mala vita efclufo dal com-merzio degli uomini , ed elfendo l’uomo per natura fua animale buo- * no,