„Jùii -, _J-------------------—---------------------------------------------- Giurisi- r u b t n z x Gap. XIX. 137 ÌXIII. L’ipoteca efpreffa o tacita delle doti non comincerà ad avere- il fuo vigore , fe non nell’atto , con coi fi effettua il matrimonio, «xiv. L’evizione promeffa dal donatore per la cofa donata , s’intenderà folamente per fuo dato e fatto, e quando altramente non fia di- chiarato , o non fi tratti di donazione rimuneratoria . lxv. La donazione di tutti i beni, fenza rifervarfi di che tefìare , farà proibita e nulla , ancorché confermata col giuramento. lxvi. Sarà inofficiofa la donazione fatta dal padre, quando non rifervi la legittima a i figlinoli , e ciò quand’ anche foffe fatta ad una caufa pia, confiderando in tal cafo il tempo della donazione , e non della morte. Nulla nondimeno potranno confeguire i figli oltre ad effa legittima. lxvii. L’ accettazione del Notajo confermata col giuramento nelle donazioni e ceffioni fatte ad adenti , maffimamente quando fieno lucrative e favorevoli , e non obbligatorie , avrà la fua validità , di maniera che al donante non farà permeilo il pentirli . Dovrà nondimeno il donatario entro termine di tempo abile ratificar l’accettazione fuddetta. Chi amafie di vedere una terribil guerra fra i vecchi nofiri Legifii, adducendo ognuno la comune per fe , non ha che da fìudiarli fui prefente argomento. Meglio è troncare in qualche maniera quello gran litigio de i Dottori , che lafciare la porta a varie liti ne* tribunali. txvm. II lucro della dote non farà dovuto , fe non dappoicchè il matrimonio farà confumato . ixix. Lo fiatato , che efclude le femmine dalie fucceflioni . non comprende l’eredità d’un Cherico ab intejlatv. lxx. Sarà obligato ad ogni danno e fpefa quel Proccuratore negligente , che lafcerà fentenziare contra del fuo Cliente , fenza aver prodotte le, fcritture , ed allegate le eccezioni, e ragioni occorrenti, e fatti gli I altri atti fpettanti all’ufizio fuo , con lafciare deferta la caufa. E fi concederà l’appellazione, o revifione , o refiituzione iti integrum al Cliente lefo . ixxi. Si fofpenderà o fi leverà la penna a que’Notai , che obbligati, a fapere , quanto preferìvono le leggi o gli fiatuti nelle donazioni , ne’teftamenti nuncupativi di chi ha figlinoli , o difeendenti prefenti o alienti, o moglie, che può effere gravida , e in altri fimili cali , non fanno accorti i tefiatori , o contraenti del loro dovere . Per l’ignoranza appunto de i Notai fi dà occafione a non poche liti „ E però non fi dovrebbono mai ammettere a così importante ufi-zio , fe noti perfone d’illibata cofcienza , e ben’ addottrinate nel loro mefìiere . Un trattato di Antonio Teffara De excejjìbus , erro-ribus , U ■peceaùs Notariorum , fiampato in Francoforte nel 1591. merita d’ effere letto in quefio propofito . I Dif. R lxxi1.