De* Difetti deeea CAP. XIX. Saggio di alcune Conclufioni intorno a certi punti (óntroverfi nella Giurisprudenza i ptopoflo ali' ejame di chi ha F autorità di far Leggi e Statuti. s NOn mi attribuifcó io già tanto da faper configliare ciò , che fi dovrebbe o ftabilire , o riprovare in tante Conclufioni legali , che fi veggono dibattute con contrai] fentimenti da i roftri Giurif-confulti , e che per avventura non fort fiffate 0 dalla Confuetndine, o dagli Statuti . Tuttavia colla fcorta de’ più afiennati Maeftri, e fpe-zialmente della fcuola Romana , dóve fi truova il meglio della Facoltà legale , accennerò taluna di sì fatte Conclufioni , più bifognofe di decifìone , come fembra al mio corto intendimento , potendo nondimeno‘chi ha l’autorità, e più fenno , deciderle diverfamente . I. Si dovranno loftener per Validi que9 tefiamenti , ne’ quali il padre o la madre , l’avolo, o 1’ avola, lafciano ai figliuoli , o nipoti, la legittima , ancorché fenza il nome e titolo d’ift finzione . li. Effondo taluno iftituito erede ufufruttuario , o pure di qualche cofa cèrta, e mancando il tefìatore fenza dichiarare un1 erede uni-verfale , dovrà pervenire la di lui eredità a chi fecondo le leggi e gli fiatuti è chiamato ad effa ab inteflató , C non già ex beneficit juris àccreficendi all’ ifìituito in* parte , Effóndo qui incerta la volontà del teftatore , ha da prevalere la forza e volontà della legge a tutte le Cottili immaginazioni, ed aeree prefunzioni di chi vorrebbe far tefìamertto per gli altri. in. Vertendo uno iftituito erede, e in Cafo ch’egli muoja fenza figli o difcendenti, venendo fuftituite altre perfone , ancorché effo erede manchi di vita prima del teftatore , ciò non oftante idi lui figli o nipoti efcluderanno nell’ eredità i fuftituiti, e chiunque viene ab ìnteftato „ Quefta è la famofa controverfìa de4 figli poficì in eonditione , cora& dicono i Legifìi, per cagione di cui fon venuti innumerabili Dottori ad una implacabile zuffa , prevalendo ora gli uni, ed ora gli altri, e lafciando in gravi imbrogli la mifera giudicatura. Efige il ben pubblico, che fi tronchi sì gran lite . E che s’ abbia a decidere nella forma fuddetta , lo perfuade la ragion naturale, effóndo evidente , che il teftatore più de’ fuftituiti, e di quei che vengono ab intejìato , predilige i figliuoli dell’ erede iftituito . Altre que-fìioni poi inforgono intorno a i figliuoli pfii in condizione , por io-fienere, o abbattere i fideicommiflì, come farebbe degl’ illegittimi , o de’ legittimati per fuffeguente matrimonio , o per referitto del Principe, fìccome ancori de’ trasverfali, e coll’ ifpezione d altri punti , che fono occorfi, o poffono occorrere , tuttavia fluttuanti . A tutti gioverà che il faggio Legislatore provvegga, affla* ehè fi levi qp vailo ed intricato feminario dì difpute e liti. IV-