Sj8 D l’ D 1 F E T T 1 D E t t A ixxii. La donazione per le nozze, fatta dal padre , dalla madre , dall’avolo, o dall’avola , alla moglie del figlio , nipote , o pronipote , non dovrà conferirli nell’affe de’ rifpettiyi donanti , nè s’imputerà nella porzione d’ eredità , che perverrà all’ ammogliato in oceafione di averli a dividere la medefima eredità con gli altri o figli , o nipoti, o pronipoti. ixxiii. Benché le pene impolle dal gius civile alle donne , che li rimaritano , fieno fiate tolte dal gius canonico , pure avran luogo per far loro perdere i legati annui e fucceflivi, lafciati ad effe dal primo marito , qualora refiino figli dello fìeffo primo matrimonio, fe pure il tefiatore non abbia chiaramente voluto il contrario . txxiv. Non concorrendo negli uomini , che pattano alle feconde nozze i motivi , per gli quali le antiche leggi privarono le mogli , che pattavano a i fecondi votide i comodi loro lafciati dal primo marito : perciò dureranno i legati lafciati dalla moglie defunta al marito , ancorché quefti torni ad ammogliarfi. ixxv. Fatta che fia una donazione a più perfone con patto efpref-fo , che mancando i donatari fenza figli , la. roba ritorni al donante : fe uno d’etti donatari morrà fenza figliuoli, la di lui porzione ritornerà ad etto donante , o a’ Cuoi eredi, ancorché gli altri aveffero figli : Calvo fe letteralmente cotìaffe della contraria volontà del medefìmo donatore , o fc fi trattaffe unicamente di donazion remuneratoria . txxvi. Le protette clandefiìne fatte sì innanzi , che dopo le donazioni , contratti , e renunzie , ancorché fi trattaffe di perfone, nelle quali poffa cadere il timore riverenziale , faranno nulle ; e verrà impofia pena a i Notai , che le ricevettero . ixxvii. Il tutore, creditore dell’eredità , fe per lungo tempo l’avrà amminiftrata , fi prefumerà , che fi fia foddisfatto del fuo credito , quando concludentemente non pruovi il contrario . ¿XXvn i.