136 De’ Difetti b e t b a obbligare i beni fottopofìi al fideicommiiTo non {blamente afcenden-tale , ma anche trafverfale. E lo fìeffo s’intenderà per la reftitu-* zione delle doti , e dell’aumento delle medefime . ,,lv. Se faranno ifìituiti o fuft tuiti , e nominati un* dopo l’altro I figliuoli di divertì fratelli del loro zio , fuccederanno .elfi unitamente in capita , e non già con ordine fueceflìvo . avi. Dove lo fìatuto difpone, che etìfìendo figli mafchi , le figlie femmine non fuccedano ab inteftato ne’ beni del padre e della madre , anche il fratello uterino efcluderà la forella uterina . £Vii. Il diritto di efigere i legati fi trafmetterà agli eredi del legatario , purché non fieno legati affetti di una condizione efìrin-feca non peranche adempiuta , c il cui adempimento dipenda da elfo legatario . . ,u piu. iftituendo il tentatore erede chiunque . non fia difeendente, o afeendente , e lafciando la moglie ufufruttuaria , donna , e madonna , quefta goderà l’ufufrutto pieno di tutti i beni , fua vita naturale durante. £,jX. L’eccezione della eompenfazione , allorché fi é promeffo di non opporla , e di pagare : non fi potrà opporre , quando il debito tìa liquido , e dubbiofa la eompenfazione, tx- Non faranno valide nel Foro efterno le obbligazioni fatte in contratti da i figliuoli di famiglia , fenza faputa e confentimento del padre , ancorché confermate con giuramento , e fi prefumeranno dolofe e meticulofe , qualora i figli non fieno emancipati , o non vivano da fe fteflì con propria famiglia , e come capi di cafa , o non faccino mercatura con intereifi feparati da quei del padre : re-ftando nondimeno in fuo eifere l’obbligo della cofeienza, fev’é pxr. Giacché il giuramento é divenuto una falfa , con cui ì Notai condifeono ogni contratto , fenza che per lo più i contraenti t'appiano , o apprendano la forza d’eifo : quefto non darà validità alcuna ai medefimi contraenti , quando in effi intervenga dolo , fraude , errore , o lefione degna del rimedio del Giudice , o pure fe alle donazioni mancherà 1’ intìnuazione richiefta dalle leggi , o fe Minori faran figurtà , in cui intervenga lefione, Ed ottenutane licenza dal Vefcovo , fi procederà , come fe non fo.ffe fatto. |XU. Quando vaglia la rinunzia fatta dalla figlia dotata alla fuccef-fion de’ beni paterni e materni , vaierà ancora per gli di lei figli» benché non nominati da eflà , ìifervato Tempre ad effi figli il diritto lor proprio nelle fucceffioni , e ne’fideicommiflì , a’quali fieno chiamati indipendentemente dal padre e dalla madre , Bene farebbe, che la materia delle rinunzie foffe con varie altre con-clufioni regolata in maniera , che fi poteifi?ro rifoarmiar molte liti» provenienti dalla controverfa"Validità delle medefime , con fofìe-rere fpezialmente il naaptenimentQ dell’agnazione » e .della legittima fiovpta a i figliuoli » LXI li.