Gìuìispku Senza C à ì. XIX. 133 xxv ir. Nelle liti dubbiofe di fuftituzioni e fideicommiiii fra gli agna- ti , e cognati , od eftranei , lì giudicherà Tempre in favore degli agnati. xxvm. Trattandoli di trafverfali , od eftranei ifìituiti in un fidei-commiffo , quefti dovranno imputare nella Trebellianica i frutti percetii da i beni vincolati al mtdefimo fideicommiffo . Al che non faran tenuti r figli e difcendenti. XXjx. Chiamando un tefìatore al fideicommiiTo il prdre e i figli, fe quefti faranno difcendenti, fi diranno chiamati coll’ordine fucceffi-vo . Ma effendo trafverfali od eftranei , in eguali porzioni faran chiamati il padre e i figliuoli. xxx. Sotto nome di difcendenti verranno tanto i mafchi , che le femmine , quando non apparifca chiara in contrario la mente dei te-filatore . Similmente ancora i naturali , ma non già gl’ inceftuofì , e fpurj. I naturali nondimeno, finche dureran le linee de’legittimi e naturali , refìeranno efclufi ne’ fideicommiffi . xxxi. Irrita e nulla farà la volontà e difpofizione chiamata captatori» da i Legifti ; per cui uno laici ad altrui la facoltà di teftare ih luo. go fuo, ancorché la difpoiizione cedeffe in favore di una caufa pia. XXXI1. Tottccchè il teftatore non fi ricordi delle parole precife da lui pofte nella claufola derogatoria del teftamento precedente , pure qualora con parole chiare annulli effa derogatoria , prevaierà 1’ ultimo fuo teftamento , eccetto fe il precedente colla derogatoria fofte in favore de’ figli od agnati : nel qual cafo farà .^necefTarid la fpeeificazion della claufola per irritarlo . ■ Contuttocciò meglio anche parrebbe il decretare , che non s’ abbia mai da attendere effa derogatoria , qualora il teftatore faccia un fnfleguente teftamento . Perciocché effendo fiata inventata una tal claufola per deludere chi colla forza , eolie Infingile , o con altri artifizj voglia indurre le perfone a'teftare in fuo favore, benché vi ripugni la volontà di chi vuol difporre del fuo : egli é da avvertire, che nella medefima guifa , cioè colle medefìme lufinghe , arti, e violenze fi poffono trarre le perfone a fare un teftamento vincolato colla claufola fuddetta . Nell’ egual pericolo adunque di feduzione , dee fembrar meglio il togliere ogni-forza alla derogatoria , uniformandoli con ciò alla legge , e al diritto naturale , che vogliono la libertà del teftare , e di mutare a fuo piacimento le ultime volontà . xxx 111. Effendo uno iftituito erede, con fufìituirgli altra perfona, fe quefìa perfona fuftitoita premorirà a lui fenza figliuoli ; egli refte-rà libero padrone dell’eredità con efcludere chi fuccederebbe ab in-teflato giacché il teftatore col non nominare alcuno ha moftrato di non farne conto . _ ... xxxiv L’erede beneficiato non farà fuoi i frutti dell’eredità, ogni qual vo’-ta refti alcuno de’Creditori allo (coperto : al qual fine an- cora fi dà l’economo allo Stato. xxxv.