G I il R 1 S J* R U 0 £ X 2 A C A f. XIX. Ttf fa fì mariterà , non potrà effa confeguirla , nè trafmetterla fenza il matrimonio ; ma dovrà effere contenta della fua legittima . Intorno a ciò altri cafi. fi poflòno dare a’ quali converrebbe provvedere , dichiarando, quali abbiano da effere i legati puri, e qualii condizionali . Xlv. Quando lo fiatato non abbia altrimenti decretato , la legittima de5 figli efclufì ed incapaci fi accrefcerà agli altri figli capaci. xtvi. La preterizione nel tefiamento paterno fatta di un figlio già profeffo in qualche Ordine Religiofo, punto noi vizierà . stivi i. 11 legato della dote lardato dal padre alla figlia , o ad altra fanciulla , quando poi egli la mariti , e doti, cefferà , ancorché egli Copravi va molto tempo, e non muti tefiamento. XLvni. Si offerverà efattamente il prefcritto dalle leggi intorno alla nullità de4 tefiamenti,, non ricevuti , nè pubblicati dal Notajo , fenza ammettere in ciò reflazione alcuna, fe non in eafo che il tefìatore all’ udito è prefenza de i tefìimonj ricercati dal gius aveffe lignificata la fua volontà al Notajo colla nomina dell* erede .* il che vaierà, ancorché non ne feguiffe il rogido per la morte a lui poco dopo accaduta . Xlix. Nell’interpretare la volontà dubbiofa de i tefìatori , fi feguirà quella interpretazione, la quale è più conforme allo ftatuto del pae-fe , che al gius comune . Ancorché uno fi fia obbligato, anche con giuramento, di non far tefiamento, o di non farne un’altro dopo il primo, potrà nondimeno tefìare , e farà valido nel Foro civile il fuo atto . E quando la promeffa foffe fatta in un contratto lucrofo , refteran vive le azioni di chi è lefo .centra del tefiatore, ocontra della di lui eredità. E benché da alcuno fì creda in cali tali nullo il giuramento , pure ad afficurat la cofcienza , dovrafii previamente impetrarne i’ affoluzione dal Vefcovo . li. Perchè fin le fieffe leggi de i digefti pajon fra loro contrarie intorno alla quifiione , fe l’erede ifìituito, quando ripudj l’ eredità , abbia, o nò, da confeguire il prelegato a lui Infoiato dal tettatole : .fi deciderà da qui innanzi , che poffa confeguirlo , fia effo picciolo o grande . III. Iftituendo il tefiatore più perfone , fieno parenti, od efirarsee , con ordinare, che mancando gli eredi fenza figli , fi abbia da cofirui-re qualche fabbrica pia , o d’ altra fatta , non fi adempierà tal condizione , fe non faranno mancati tutti i fuddetti eredi fenza figli. *uli. Se faran chiamate più perfone collettivamente ad una eredità colla claufola Jì fine liberia, purché un folo d’ efii lafci dopo di fe un figliuolo , fefierà efolufo il fufiituito . tiv. Per dotare congniamente le figlie o nipoti jfe« Ho dell’erede gravato , o del fideicoiiimiffario poffefibre , in cafo di mancanza di beni liberi, fi potranno col decreto del Giudice feorporare ed cb-