132 De’ Difetti dèiiÀ ma chiamato , e {eccedendo il fufìituito , in Ini terminerà il fideicommiffo , quando il tefìatore non abbia chiaramente efpref-fo di volerlo continuato . Xv. E’ compatibile il fideicommiffo colla facoltà data dal tefìatore all’ erede gravato di poter’ alienare a fuo arbitrio i beni . E ne potrà egli anche difporre nell’ ultima volontà ; ma dovrà refìarne al-men la quarta parte a favore de’ fuftituiti , quando la facoltà non foffe efpreffa di poter’ anche difporre di tutto . xvj. L’ifìituzione di un’ erede ufufruttuario fi. rifolverà in un legato dell’ ufufrutto , di maniera che 1’ erede proprietario fi terrà per erede primo e diretto da principio, qualora manifefìamente non apparine, che il tefìatore abbia iftitnito un fideicomm ¡fio . xvii. Sotto nome di mobili di cafa, o di tutti i mobili lafciati per legato, non verranno le gioje , i vafi d’ oro e d’ argento , il danaro contante , le merci , gli animali, il grano , il vino , carni falate , olio , ed altre robe mangiative . xviii. Si giudicherà legato condizionale, e però cadncabile per’la premorienza del legatario , quando il tempo riguarda la foftanza della difpoiìzione , come farebbe il lafciar la dote ad una zitella, quando farà giunta ad una tale età , o dopo la morte d’alcuno . xix. Quando dal tefìatore non fia proibita la Trebellianica ne’fi~ deicommifli, ancorché l1 erede ommetta V inventario , non ne farà privo . xx. Lo fiatuto efcludente le femmine dalla fucGeffione, ab inteflato , non le efclude chiamate per tefìamento. xxi. Lafciando il tefìatore cinquecento feudi ad una fanciulla , fe efia fi monacherà ; e mille fe fi mariterà : monacandoli non confegui-rà fe non cinquecento feudi . xxi r. Nelle liti fideicommiffarie fi giudicherà in favore del più prof-fimo al gravato , che al gravante , quando chiaramente non abbia il tefìatore dichiarato diverfamente . xiii. Il fideicommiffo ordinato colla claufola mancando fenza figli, tufi fifterà, ancorché niun figlio nafea giammai all’erede, riprovato in ciò la fofifìicheria dell’ Óldrado . Xxiv. Regolarmente dovranno i Giudici ne’punti dubbiofi pronunziare per 1’ efclufione del fideicommiffo , e della continuazicn del medefimo , qualora non concorrano forti e concludenti fegni della contraria volontà del tefìatore . xxv. L’ alienazione effettivamente feguita de’ beni fottopofìi al fideicommiffo in tutto , o in parte , vietata folto pena di caducità , aprirà il,luogo al fufìituito , quando l’alienante chiaramente non pruovi l’ignoranza del fideicommiffo, e della pena. Xxvi. Ogni qual volta il tefìatore nell’ordinare un fideicommiffo mofìrera affezione all’ agnazione , e maflìmamente parlando di ma-fchi, reiterano© efclwfe le femmine e i mafebi delle femmine. xxvit«