““““ . -« Giurì spUub'ìnza Cap. XIX. IV. Celierà il fideicotqmiffo, ogni qual volta l’erede iftituito coll» condizione , che mancando, lui fenza figli ( col qual nome faran compreiì anche i nipoti, ed altri difeendenti ) fucceda altra pedona* egli laici dopo di le qualche figlio o nipote dell’uno, o dell’altro feffo, fe pure non appariffero parole e legni concludenti , che il tefta-tore voleffe un continuato fideicommiffo , o parlafle di foli mafehi. V. La proibizione dell’ alienazion de i beni, e la premura del tefta- tore , affinchè fi conlervi 1’ agnazione , faran fegni valevoli ad indurre il fideicommiffo » • Vi. Chiunque e gravato di fideicommiffo, fi giudicherà aver contratta una tacita ipoteca ne’fuoi beni liberi , che vaierà contra di lui in qafo di diffrazione , o mala am mini {frazione de’ beni d’ effo fi-deicom rniffo,. E ciò ancorché fi tratti di figliuoli , Vii. Ha da effere lecito a chicfieffia il vietare la deduzion della Tre-bellianica agl’ iftituiti eredi , a riferva di que’ paefi , dove per con-fuetudine o flatuto non fi può effa vietare a i figli di primo grado , quando non fi adoperi la cautela del fiocino . Vili. Lafeiando il teftatore eredi i figliuoli , e la lor madre ufu-fruttuaria, donna , e madonna , avrà luogo la confuetudine di Bulgaro , cioè non potrà ella lor madre pretendere , fe non i convenevoli alimenti : purché il teftatore non abbia più precifamente dichiarata la fua volontà jn favor della moglie , ix. Mancando di vita il primo erede, e i fqoi difeendenti ( fe pur fono chiamati ) ed eifendo mancato il primo fuftituito , o non volendo egli adire 1’ eredità , in effa (accederà in vigore della fufti-tuzione anomala il fecondo fuftituito e cosi di mano in mano : fe pure il primo fuftituito nòti aveffe lafciato in morte figliuoli, o altri difeendenti, che foffero chiamati nel qual calo fottentreranno efii in luogo del padre, X. Morendo in età pupillare il pupillo, a cui il padre, o 1’ avolo paterno,abbia in vigore della paterna podeftà fuftituito alcuno , non farà efclufa la madre dalla legittima del figliuolo , Lo fteffo farà, del padre vivente. xi. Ne’ftdeicommiffi femplici ed ordinari , introdotti in una linea , mancando i gravati , finché duri la potenza e fperanza , che pof-fano fopravenire altri d’effa linea capaci, e chiamati, come fpe-zialmente quando la moglie dell’ ultimo gravato é gravida : reitera in fofpefo l’ingreffo d’altra linea nel poffeffo del fideicommiffo. xii. Nelle fuftituzioni reciproche dovrà effere libera a cadaun de’figli la fua Legittima, né farà fuggetta al pelo del fideicommiffo. xiii. Si .ammetterà una tacita reciproca fuftituzione fra le linee de* figli o nipoti del teftatore iftituiti , né pafferà parte alcuna d’ef-fa eredità in chi è fuftituito ad effe linee , fe non quando mancherà 1’ ultimo . xiv. Mancando la difeendenza del teftatore, o fia quel geicje prt- £2 ™