320 ARTICOLO XVIL i Spese della Società . LE spese della Società dimoftrano 1’ uso ed il fine del Tributo ; e qualora conservino col medesimo i dovuti rapporti e la richiefta proporzione, ne rappresentano la neceifità e la giuftizia. La Società non può senza spendere adempire i doveri contratti verso i Cittadini ; ond’è necessario e giufto , che quefti contribuiscano quanto bisogna per tali spese . Siccome nacque il primo bisogno dal difendere la sicurezza de’ Cittadini minacciata al di fuori, così vediamo nascere la spesa per la milizia, e inabilita la giuftizia del corrispondente Tributo ; ina la giuftizia non potea conservarsi, quando , cessato il bisogno non cesso il Tributo ; e si mantenne per fatto o per ambizione la milizia, introdotta per la neceflìta della difesa . Crebbero le spese della Società , quando cosi per mantenere la sicurezza interna e la tranquillità de’ Cittadini, come per proccurare il loro ben essere fu obbligata a pagare i Miniftri della sua autorità e delle sue cure. Cresciute le spese dopea crescere necessariamente il Tributo, e tali aulenti sono secondo l’or-? dine, \