Capo Primo. ni un indicibile torto arrecano, e che al bene degli Stati fommamente fi oppongono, e che però ogni Sovrano dee poter mettere freno all’ autorità Pontificia , ed abolire quelle Leggi Canoniche, eh’ egli trova impedire il bene dal fuo Stato; Fra le Leggi Canoniche, che fono dan--nofe agli Stati, debbonfi fingolarmenteì annoverare tutte quelle, che oltre i.fuoi giufti confini dilatano la Potenza Pontificia, e l’autorità, ed i privilegj del Clero, quelle che troppo aumentano le ricchezze ecclefiaftiche, e finalmente quelle che efimono il Clero, ed i luoi beni dalla giurisdizione , e dalle leggi del loro legitti* mo Sovrano^ Quelle Leggi Canoniche fono contrarie al bene della Stato-, ed arrecano pure un graviilimq