91 rinduftria , ed aggrandire il Commercio; teftimonio ne fono, ed il famofo atto di Bounty (A) e le grandi Società a tal fine in Londra stabilite , ed i premj, e gli onori a’ Manifattori, ed a’ Ne- (A) L’atto di'Bounty, oilìa di gratificazione paisò nel parlamento (otto il Re Guglielmo, e fu poi confermato ne’ iuifeguenti Regni. In que-fto fu inabilito , che quegl’ Inglefì, i quali con Vafcelli, e due terzi almeno degli equipaggi nazionali trafportaiTero grano, ed altre derrate Inglefì agli ftranieri, farebbero prendati di un tanto al Quarter ì mifura delle biade di quella Nazione di circa otto ita;. Per tal atto l’Inghilterra, che prima doveva prender talora grano, ed altre minori derrate de’ Eoraltieri, a poco a poco è divenuta uno degli inetauiìi grana; del Settentrione, ed un fondaco uni-veriale sì, che dal 1745. » tutto il 1750. quella Nazione ha introitato di derrate vendute agli itranieri o. millioni di lire berline. L’effrazioni però delle derrate fono libere Colo in fino a tanto che i prezzi ne’ comuni Mercati fono al difotro di una certa altezza, come poi toccano a quella, vi fono proibite. Quella legge per la libertà del grano fu pubblicata anche in Parigi l’anno 17Ó4. Genovef. lez. di Commerc. e d’Econ. Civil. part. 1. cap. 15*. §. 8. cap. 20. §. 8.11. e not.