.JO flraordinaria fpefa , fenza il fuccennato eipreffo confen-fo de’ Coliegbi , e Diffinitori della Provincia , e fenza precedere le debite facoltà , da ottenerle da chi appartiene . E in calo di controvenzione, vogliamo , e ordiniamo , che oltre la fudetta pena di privazione, vadano ad aggravio del medefimo Provinciale controventore quelle fpefe , che avrà fatte , fenza le defcritte folen-nità. $ io. Non effendo convenevole , che chi ferve a tutta la Provincia , debba effere di aggravio di un folo Convento, e particolarmente di quello di S. Luigi, che trovali a deplorabile flato ridotto, perciò ordiniamo , che il detto Convento di S. Luigi , e qualfivoglia altro , in ■cui faccian dimora il Provinciale pro tempore , e fuoi Colleglli , non lomminiltrino ad eflo Provinciale , e Colleghi , che il puro vitto , e fcarpe , e tutto il rimanente delle neceffarie fpefe per lettere, carta ', e commodi per effo Provinciale , e vefìiario ancora di Colleghi , ritrar debbafi dalla Caflà della Provincia. $.11. Ma perchè le confuet-e rate , che foglionfl pagare dalli Conventi della Provincia , non farebbero fufficienti per tutte le predette cofe , e per le altre inevitabili fpefe , trovandoli particolarmente la Caflà della Provincia aggravata prefentemente di debbiti, e di annui vitalizi da pagare ; perciò ordiniamo , e fìabiliamo, che la rata da pagarli ogn’anno da ciafcun Convento alla predetta Caflà della Provincia, fia non più qual’era di due. io. , ma bensì di annui due. 26. $ 12. Ed acciocché tale aumento per l’una parte, non riefea troppo gravofo ai Conventi , ma venga loro in qualche modo compenfato , e per l’altra parte tolgali il deteftabile abbufo , eh’ erari introdotto dalli pari ”'■ Lati