<3 li dichiarati tali da Capitoli Generali , o Provinciali , o da’ Generali pro tempore , dal giorno della pubblicazione delle prelenti noftre Ccfìituzioni in avanti niuno dia ne fopradetti Capitoli dichiarato Lettore , o Predicatore giubilato , fe prima non avrà prodotti autentici documenti avere per il fuccennato fpazio- di anni dodici attefo ad infegnare , o predicare come fopra. 2. Siccome però 1’ educazione de’ Giovani nella Regolar Difciplina, e nella via dello fpirito fuppone probità, e fcienza negli Educatori ; nè minor fatica , e diligenza richiede di quella, eh’ efigge l’ammaeflramen-to nelle lettere ; così vogliamo , che in ordine all’ elezioni del Provinciale , e sdì qualfivoglia altro Superiore della Provincia , vengandfcnella fìefla Categoria di Lettori giubilati comprefi ’-'tutti quei Religiofi Confeffori Napoletani però, i quali per lo fpazio d’ anni dodeci avranno lodevolmente efercitata la Carica di Maefìro primario di Novizj, o di Chierici. §. 3. EiTendo i tre Compagni del Provinciale da Noi chiamati Colleghi per iftituzione del Noftro S. Fondatore i Configlieri di elio Provinciale , dal parere , e configlio ' de’ quali debba egli dipendere nel governo del- ’ la Provincia, e richiedendofi perciò in effi pari fcienza, e prudenza ; ordiniamo , che dalla pubblicazione delle prefenti noftre Ordinazioni in avanti, niuno pofia eifer promofib alla Carica di Collega Provinciale , fe non è Lettore, o Predicatore giubilato, overo, che per lo fpazio di anni fei, fia flato Lettore , o Predicatore Qua-xefimale in Chiefe Cattedrali, o Collegiate, o abbia efer-citato la Carica di Primario Maefìro di Novizj, o Chierici ; o pure fia approvato Confeflòre Napoletano , o finalmente (il che accordiamo per eccitare li Religiofi ,