che dimorano fuori di Napoli ne’Conventi diiperlì per la Provincia ad impiegarli per Svantaggio delle anime nell’ amminiflrazione del Sagramento della Penitenza , che almeno per lo fpazio di anni dodici abbia eiercita-to il miniftero di Confeffore di Secolari, ed abbia dato colla morigeratezza de’ fuoi coftumi edificazione al Popolo . 4. Quanto abbiamo Riabilito circa li Co!leghi Provinciali vogliamo,, ed ordiniamo, che abbia luogo , ed efattamente fi offervi riguardo ancora alli Diffinitori,che fono quelli i quali affieme col Provinciale trattar debbono , e definire gli affari della Provincia; così-che niu-no poffa effer eletto in Diffinitore, che non abbia alcuna almeno delle prerogative nell’ antecedente Paragrafo accennate. $. 5. Inerendo alla Coftituzione fatta per tutto 1’ Ordine nel Capitolo Generale di Genova X., vogliamo, ed ordiniamo , che li Correttóri , o fiano Superiori dì qualfivoglia Convento di quella Provincia, debbano effe-re Confeffori approvati nelle rifpettive Diocefi , nelle quali efiftono li Conventi, de’ quali, fono Superiori : così che o fiano di già approvati , quando fi eleggono ; ove-ro non effendo tali, fiano obbligati entro la fpazio di due meli da computarli dal giorno della confeguita carica di prefentarfi alli rifpettivi Vefoovi per la loro approvazione ; quale non ottenendo entro il prefato termine per difetto di foienza, reftino a tenore della fuccennata Co-fìituzione privi della Carica , e procedali da chi s’ appartiene ( previa però fempre la dichiarazione della detta privazione da farfi dal Provinciale co’ fuoi Colleghi) all’ elezione di un nuovo Superiore. <$. 6. Ma poiché fiamo informati effer lodevole ftile di