J2 14. Per abbolire ancora l’abufiva irregolare licenza di alcuni Correttori , e Procuratori nel prenderli à loro piacere l’importo dell’ annuo vefìimento , e fcar-pe , con formale precetto di ubbidienza , e lotto pena dell’ immediata privazione del rispettivo offizio , e della refìituzione del di più ingiuftamente tolto ; Ordiniamo , e fìabiliamo , che il vefìimento da darli , o prenderli da ciafchedun Correttore di quallivoglia Convento , eccetto il Convento di S. Luigi , al di cui Procuratore per le molte fatiche vogliamo , che fi diano per veftia-rio ducati 20., non oltrepaffi la fomma di ducati 18., e quello di ciafchun Procuratore non ecceda giammai la fomma di ducati fedici , e quanto all’ importo delle Scarpe così dell’ uno , come dell’ altro , fia per il primo tremefìre di carlini 30. per cadauno , e per gli altri due tremeftri di carlini 25. ' Umilmente per ciafcuno de prementovati Correttore , e Procuratore . Nè più fotto le prementovate pene pretendere 0 efiggere pofiano con quallivoglia pretefto o colore. ($. 15. Efiendo inviolabile fìatuto dell’ Ordine no-fìro fìabilito dal S. Fondatore nel Correttorio al num. 47. che ogni Correttore , o Superiore di quallivoglia Convento debba fotto pena della perpetua inabilità all’ offizio alla fine di ciafcun tremefìre dar conto della fua amminiftr azione al Capitolo locale , o fia comunità del rifpettivo Convento ; Noi perciò vogliamo , ed ordiniamo , che tale rendimento di conti far debbafi nella maniera da” noi fopracennata al §. 7. , vale a dire con leggerli diftintamente alla prefenza della fiefla comunità tutte, e fingole partite tanto dell’ introito , quanto dell’ efito, e non già le fole totali Somme di effi , affinchè-ciafcun rilevar poffa quelle difficoltà , che mai vi fof-ferp\ $.16.