§. 16. Inerendo ancora al predetto Correttorio , in cui fi ordina , che 1’ oblato , o fia Converfo fpenditore debba render conto ogni fettimana, prefcriviamo altresì, e comandiamo , che non fidamente il detto Converfo fpenditore , ma eziandio li Procuratori di qualfivoglia Convento debbano ogni fettimana , fitto la premento-vata pena della perpetua inabilità all’ offizio render efat-to conto di quanto avranno ricevuto, e fpefo alla pre-fenza del Superiore del Convento , de’ due primi Seniori , e de’ due Razionali, o fiano quinternieri dell’ efito ed introito. <$. 17. Incontrandoli nel, predetto rendimento de' conti da farli come fopra dalli Superiori , Procuratori , e fpenditori qualche volontaria frode commelfa da alcuno delli prementovati , vogliamo , ed ordiniamo, che quello il quale avrà tal frode commelfa, refti immediatamente privo del rilpettivo fuo offizio , e del fio ve-ftiario ancora , infino a tanto , che venga il Convento reintegrato del danno colla detta frode recatogli. §. 18. Elfendo li Superiori, e Procuratori de’Conventi femplici Ammiftratori de’ beni rifpettivi de' mede-fimi non conviene perciò , che per alcun modo , fe ne facciano difpotiei. Perlaqualcofa fittopena della immediata privazione di voce attiva e paffiva, e della rifazione de’ danni , mediante il loro veftiario , proibiamo a tutti, e ciafchun Correttore , Vicario , e Procuratore di qualfivoglia Convento , non folamente il crear cenfi paffivi, e prendere danaro ad imprefìito, 0 far vendita , o permuta di qualfivoglia fiabile , 0 mobile preziofo , ma eziandio 1’ intraprendere fabriche , 0 liti , il far contratti di vendita , 0 compra , e l’efeguire qualfivoglia altra cofa , che intereffi il Convento , fenza il previo con- fi- ¥