chele, nelle quali riguardo aver debbono al bifogno de’ Conventi tutti della Provincia , non rimuovano nèl decerlo dell’anno.alcun Religiofo dall’ adeguatali località, fe non per delitto, o fcandalo dal Religiolo commejTo, o per urgente neceffità di qualche Convento. §. 40. Effendo effenziale al profeffato voto di povertà , non meno la dipendenza nell’ ufo , che la privazione di qualfivoglia proprietà, e dominio ; perciò affin- ' che la detta da tutti, e ciafcun Religiofo realmente lì ufi ; Ordiniamo , che qualfivoglia Religiofo di quella Provincia , tanto Sacerdote , quanto Laico ,• o Oblato di qualunque dignità , e grado , che fia , debba ogn’ anno prefentare al Provinciale pro tempore , in occafione, che il medefimo fà la vifita del Convento la fua fpropria, 0 fia nota, in cui dovrà elfere fpecificatamente efpreffo, quanto tiene ad ufo in danaro, mobili, fuppellettili, crediti , ed in qualfivoglia altra fpecie, e riportarne da elfo Provinciale il Referitto : Concedimus ad ufum &c. Dichiarando , che ficcome debba elfere ad arbitrio de’ Provinciali l’accordare , reftringere , e moderare 1’ ufo di quanto farà nella detta nota efprelfo : Così correrà ipfo fatto il delitto di Proprietario., e le pene ad elfo delitto da’ Sacri Canoni , e dalle Coftituzioni noftre impofìe, chiunque màncaffe dal prefentare la fopra detta fpropria, ove-ro occultalfe maliziofamente in elfa qualche cofa. §. 41. Inerendo a quanto efigge il detto profelfato Voto, proibiamo alfolutamente a tutti, ed a ciafcun Religiofo l’ufo de’ mobili, e fuppellettili preziofe, particolarmente in cui vi abbia oro , o argento , volendo, che i mobili, ed ornamenti di qualfivoglia fiano modelli, e conformi allo Stato Religiofo . Quindi incarichiamo i Provinciali pro tempore, che nelle vifite, le quali faran-- .. no