ta, quindici giorni, per la feconda un mefe, e per la terza tre meli fenza poter ufcire dal Convento. 48. Non effendovi cofa tanto difdicevole a ’ Religiofi , quanto il comparire ne’ publici mondani fpetta-coli ; perciò ordiniamo , e ftabiliamo, che in cafo mai alcun Religiofo Sacerdote, o Converfo, ardiffe d’intervenire a publici indecenti fpettacoli, overo , che peggio ancora farebbe, di deporre 1’ abito , e mafcherarfi t fiagli per lo fpazio di due meli proibito di ufcir da Convento, ed anche con altre pene , e mortificazioni punito ad arbitrio del Superiore, e fecondo le gravezze del delitto, e qualità della perfonà ; e fe ciò per dif-faventura nella perfona di qualche Religiofo Chierico avveniffe , fia al medelìmo ancor differita per un anno più del confueto la promozione agl’ ordini fagri, che gli rimarranno da confeguire. <$. 49. Convenendo altresì alli Religiofi la modeftia nel veftire , e 1’ alienazione da tutto ciò , che fente di -vanità ; incarichiamo perciò tutti , e ciafchun Superiore di qualfivoglia Convento d’invigilare fopra li Religiofi loro, affinché non veftano vanamente , e con abiti interiori di colori, che non fiano conformi all’ abito efferiore , e per ifpezial modo , acciò non portino cappelli fatti all’ ufo di quelli de' fecolari , nè lafcino crefcere capegliatura , ma fovente fia loro tagliata , come pre-fcrive la noftra S. Regola ; e in cafo di controvenzione non tralafcino di feveramente punire , fecondo la qualità della perfona, e della mancanza , i Religiofi con-troventori, che punto non fi vergognano di comparire feguaci delle mondane vanità nell’ umile flato da effi profetato . §.50. Per impedire quell’ abbuffi , che de’ cibi Pa~ D a fqua-