no ogn’ anno de’ Couventi, debbano con uno almeno de* fuoi Colleghi , vifitare perfonalmentè le celle tutte de* Religiofi , e trovando in alcuna qualche mobile , o arredo alla Religiofa povertà disdicevole , toglier lo debbano , ed incorporare al Convento. §.42. Elfendo il preftito un’atto di dominio, che al Religioso non può in modo alcuno competere ; perciò fotto le pene di proprietarj , proibiamo a tutti, e ciafcun Religiofo il preflare a qualfivoglia perfona fuori particolarmente del proprio Convento, alcun danaro, o, mobile, fenza 1’ efprefio confenfo del Superiore del detto Convento, o della Provincia. $. 43. Parimente effendo atto di proprietà il voler tener celata al Superiore qualfivoglia cofa ( giacche per tal modo non vuoili avere da lui la dipendenza nell’ ufo)/e dimofìrandofi una tal volontà, tofto che fenza licenza del medefìmo Superiore tengali dal Religiofo alcuna colà fuor del Convento ; perciò fotto le fuccen-nate pene de’ proprietarj, proibiamo a tutti , e ciafche-dun Religiofo il tenere danaro , mobili, o qualfivoglia altra cofa fuor del rifpettivo fuo Convento, fenza fef-prelfa licenza del Superiore medefimo. $ 44 Non potendoli nè dal Superiore accordare, nè dal fuddito Religiofo prefumere licenza di far ufo del peculio , fe non conformemente allo fiato Religiofo ; e non elfendo mai conforme al detto fiato di far - ufo di danaro in giuochi ; perciò vogliamo , e dichiariamo elfer a tutti, ed a ciafcun Religiofo proibito qualfivoglia giuoco , particolarmente di carte ; e comandiamo a’ Superiori maggiori di quella Provincia , e Subalterni, che in cafo di controvenzione a quello noftro comando , procedano contro i trafgrelfori , come contro a’ proprietarj . • D &45-Ef-