§. 45. Effóndo illecita cofa a chiunque, che di niente hà dominio , e proprietà , come fono li Religiofi , il prendere, danaro , o roba ad imprefiito, e ’1 contrarre debiti ; perciò ordiniamo , e comandiamo, che ogni qualvolta trovali alcun Religiofo qualunque fia , aver fenza licenza del Superiore contratto con perfone particolarmente fuori del proprio Chioftro per via di compra, di prefìito, 0 in qualfivoglia altra maniera alcun debito , fia il medefimo immediatamente, e irremifibilmente privato della voce attiva , e paffiva ( fe farà Sacerdote , e fé Chierico, o Converfo , proibito in vece dall’ ufcir del Convento ) e della metà almeno del fuo Veftiario, influo a tanto , che col detto Veftiario fottrattogli, fiali intieramente il fuo debito fodisfatto. §. 46. Dovendoli da’ Religiofi , che anno profeffa-ta perpetua Caftità, evitare ogni fofpetto commercio , « frequenza con perfone di feffò differente ; perciò vogliamo , ed ordiniamo , che ogni qualvolta alcun Religiofo fcoprafì pratticare perfone fofpette , o frequentar luoghi, e cafe in guifa da poter recare a’ Secolari ammirazione , o fcandalo ,• e ammonito due , o tre volte al più , non fe n’ attenga , fia dal Provinciale rimoffo dalla fua località , e a<£ altra trasferito, e punito inoltre ad arbitrio dello fteffo Provinciale, fecondo, che le cir-coftanze del mancamento eleggeranno. §. 47. Per il fudcennato motivo d’ evitare ogni fu-fipicione; comandiamo, ficcome prefcrive il S. Fondatore nella fua Regola , che tutti i Religiofi efcano, quando bifognarà dal Convento a due , a due , eccetto i Procuratori, e qualcheduno, che per qualche urgenza , farà in ciò dal Superiore maggiore difpenfato ; fotto pena in cafo di tralgreffione di rimanere per la prima vol- ti »