fati Provinciali di efiggere dagli fieffi Conventi a titolo di feconde fcarpe, regalie &c. rilevanti forame ; perciò con formale precetto di ubbidienza , e folto pena dell’immediata privazione dell’ offizio, proibiamo a tutti , e cia-fcun Provinciale in avvenire il prendere, o efiggere per il loro particolare onefto foftentamento ( oltre però il confueto annuo vefiiario , che loro fomminiftra il Convento di Averfa) più di annui due. quattro , e mezzo per ciafcun Convento della Provincia , ficcome ancora fotte le medefime pene proibiamo alli Colleghi di efiggere , o prendere per effoloro più di annui due. due per cadauno di ciafcuno de’ predetti Conventi della Provincia . E perchè da’ Correttori , o Procuratori de’ ri-fpettivi Conventi non abbiali in ciò a commettere frode alcuna , col medefimo formai precetto di ubbidienza, e fotto la fìelfa pena dell’immediata privazione del ri-fpettivo loro offizio , ordiniamo agli fteffi Correttori, e Procuratori di tutti, e ciafcun Convento di quella Provincia , che punto non ardifeano , nè richiedi , nè fpon-taneamente di dare con aggravio de’ rifpettivi toro Conventi alli predetti Provinciali , e Colleghi pro tempore fotto titolo di feconde fcarpe , regalie , o qualfivoglia altro pretefto più dell’ annua rifpettiva fomma da noi, come fopra {labilità. 13. Ordiniamo altresì , che ogni qualvolta da’ Correttori , ò Procuratori de’ Conventi fi sborfi danaro alla CatTa della Provincia - per titolo di rate , contribuzioni, fuffidj , o taffe 8ec. , debbano ritrarne poliza di ricevuta firmata dal Provinciale, ed un Collega almeno , e debbanfi tali polize confervare , onde in ogni. occorenza fi poffano le medefime confrontare non meno coll’ introito della Provincia , che coll’ efito de’ rispettivi Conventi. B 2 $.14.