Il conflitto tra la Shari‘a e i moderni diritti dell’uomo 109 “’ f" ** * L \ “‘ fatto la sim \ ' sta- ta abolita dalla 5arî‘a In effetti i trattati basati slulla s'arîîz discutono ampiamente su e isposizioni contrattuali e di al tro otipo relative alla schi 1av vitti”. Forse l’in ntenzion e orig in nale dell 151 m era di eilmina are la schiavitù a tempo debito, ma questo proposito non è mai stato attuato dalla rarî‘a“’ riguarda‘ sari a circa uil rtea 0 di apostasi & Secondo la xarìa, un musulmano che ripu udì fede nell'islan1, direttamente o indirettamente & colpevole di un ’offesa capitale punibile con la morte‘7 .Questo aspetto delllah mrz‘a è totalmen ’ ' ' ' ' a := di coscienza L’apost asi a di un musulmano può essere |desunta dalla corte in base a opinimoniC personoalni dell accusato o a sue azioni giudicate dalla cortem meeds vne enti alc ano ni dell’isl equin nid equivalente al reacto di apostasia, indipendentemente dal acmredo perso- nalede ll’a arm am La legge della sari a relativaI all’apostasia può essere utilizzata per li- trebbe essere passibile di pena di morte per aver espresso opinioni rite- e auto rità in contrasto con &la dottrina ufficiale dell’islam .Lun- gi udall’essere una pra ssi ormai dat chio puramente teorico, nue m " " legge a1ill’o nnn … rlia Fu ‘ cata inS Sudan, nel 19 8,q$ uando un ri ormatore musulm mano sudanese venne giustiziato poiché le autorità avevano giudicato contrarie all’i- slam e sue opinioni‘ vedano Nuel(nul nn A " ' ’ ' ' Ftlinlanruh “‘ ‘ ‘ " Press, 11964,p .32 3,3 “ ‘ ‘ ‘ ‘ ' Oxford University Press, 1964 p. 127 30,162,166,170,174,177 78,186 87e193, trad.nll it. Ilrzlraa'uz zionr-n al dm'1m murulmflna, Torino, Edizioni della Fonda azione Giovanni Agnelli, il» an. q‘lm "" vedaA Muham adS nlim Al Awwa Pumibmmt in Iiluwi: l.î1w:75A Cumparalzue Xtudy,lndianapolis (.,ln) American Trust Publicat on 1982,p ‘” 1-Si Lv|eda Abdullahi Ahmed an Na' im, «The 5 ami 'c8 La\xi of 9Aposmsy and its Modem ‘ ! |161(1l9n111' ‘ %]an Ru hdi? (li mi inmhràuL ' ‘ " ' mn—ulm-mq ‘ “' ’ ‘ ‘ ’ ' " ‘ ' ' ' ' . . . . … 1 …. . n .. . . .- . Al……i . .. . 1.1vrrv 1111 -….v 1--| 11- - | | '11ur . :: "“de? n— .. -.…-…1…— 11-[-1-1 che dal punto di vista della Jarî‘a, dato che Rushdie non era soggetto alla giurisdizione