metodo del « primo entrato, primo uscito », cosiddetto Fifo, còsi come quello del prezzo al dettaglio per gli esercenti attività di commercio al minuto. Verrà infine introdotta una normativa transitoria per consentire di rateizzare la tassazione delle riserve inventariali che emergeranno in modo fortemente diluito nel tempo; c) riconoscimento fiscale delle perdite sui crediti. Fra gli interventi di razionalizzazione della base imponibile dovrà essere riformulata la disciplina per il riconoscimento fiscale delle perdite su crediti consentendolo in forma specifica, e non solo forfetaria, anche in presenza di una crisi finanziaria dell’impresa non necessariamente formalizzata con l’apertura di procedure concorsuali; d) tassazione delle plusvalenze: attualmente è prevista la rateizzazione dell’imposizione in un periodo massimo di cinque esercizi, in presenza del requisito deH’ininterrotto possesso triennale. Attualizzando al tasso del 10% l’onere tributario che ne consegue con l’attuale 52,2% (Irpeg + Ilor), la rateizzazione dell’imposizione corrisponde ad una tassazione in un’unica soluzione con un’aliquota del 40% circa nettamente superiore a quella prevista per la Tgs. Viene quindi meno la necessità di prevedere una tassazione differenziata per le plusvalenze di lungo periodo in quanto assorbita dal livello contenuto delFimposizione ordinaria sul reddito. Va tuttavia valutata l’opportunità di mantenere una rateizzazione ridotta, ad esempio in due esercizi, limitatamente alla parte della plusvalenza eccedente gli ammortamenti e le svalutazioni precedentemente dedotti; e) contributi industriali. L’azione di allargamento della disciplina della base imponibile può interessare anche la riformulazione della disciplina fiscale dei cosiddetti contributi industriali o più correttamente dei contributi diversi da quelli spettanti in base a contratto e da quelli in conto esercizio. Questi contributi possono, alternativamente, essere considerati come un apporto al patrimonio netto o come una riduzione del costo dell’investimento. La disciplina attuale, abbastanza irrazionalmente, recepisce entrambe queste due concezioni, consentendo contemporaneamente una sospensione di imposta per una metà del contributo ed una tassazione rateizzata, fino ad un massimo di dieci esercizi, per l’altra metà. Si ritiene di superare questa contraddizione, recependo integralmente la concezione reddituale che vede nel contributo industriale una riduzione del costo dell’investimento. Conseguentemente, l’intero importo del contributo sarà assoggettato a tassazione, mantenendo inalterato l’arco di tempo attualmente previsto di dieci esercizi; f) sottocapitalizzazione delle imprese. AU’allargamento della base imponibile si deve provvedere restringendo ulteriormente il campo dell’elusione. In questo senso è già intervenuta la legge finanziaria per il 1995, cancellando la possibilità di utilizzare il disavanzo di annullamento nell’ambito di operazioni di fusione e scissione per iscrivere plusvalenze in franchigia d’imposta successivamente rilevanti anche ai fini del calcolo di ammortamenti fiscalmente deducibili. È stato, in questo modo, cancellato un istituto che aveva fondamenti di razionalità, ma il cui utilizzo aveva deviato dagli scopi per cui era stato originariamente concepito.