636 — la toglieva o aggiungeva sul piano economico, che poteva essere realizzata soltanto tra società nazionali, in qualche modo incentivando l’acquisizione di queste società piuttosto che di quelle estere: il che ovviamente è una discriminazione assurda. Egualmente irrazionali erano le possibilità che la precedente disciplina offriva, di un’applicazione dell’istituto in chiave puramente elusiva. Nella riforma c’è spazio per riconsiderare il tema, non tanto del disavanzo di fusione (o di scissione), quanto piuttosto del riconoscimento fiscale dell’ammortamento della differenza tra il prezzo pagato per l’acquisizione di una partecipazione ed il patrimonio netto contabile sottostante comunemente definito goodwill. La scelta di riconsiderare questo tema deriva dalla consapevolezza che, in un’economia avanzata, gli investimenti maggiori sono quelli che riguardano partecipazioni di controllo piuttosto che beni di investimento primari. Il riconoscimento fiscale del goodwill, se rimane al di fuori dei trucchi elusivi, può quindi costituire un importante incentivo all espansione anche internazionale delle imprese italiane ed alla mobilità del mercato mobiliare. Si può in specie pensare di consentire la dedueibilità fiscale del goodwill già in sede di valutazione della partecipazione acquisita, senza imporre l’assurdo rito della fusione che oltretutto faciliterebbe solo l’acquisizione di imprese nazionali ma non di quelle estere. È comunque necessaria 1 assistenza di un serio impianto antielusivo volto soprattutto ad evitare che la partecipazione acquisita provenga dal medesimo gruppo cui appartiene l’acquirente. C) Razionalizzazione della componente patrimoniale. La componente patrimoniale della futura Tgs è similare alla struttura dell’attuale imposta sul patrimonio netto delle società. Si rende tuttavia necessario un fondamentale intervento di razionalizzazione volto a ridurre l’onere in presenza di perdite d’esercizio. Basta considerare, a questo proposito, il meccanismo previsto dall art. 148 della abrogata imposta sulle società, che prevedeva una riduzione della componente patrimoniale per un importo corrispondente a dieci volte il rapporto tra perdita di esercizio e patrimonio netto civilistico. Il limite massimo della riduzione non poteva allora eccedere il 90% dell'imposta dovuta. Oggi le esigenze di gettito richiedono di prevedere un limite più basso dell’importo massimo della riduzione. Come necessario contrappeso alla riduzione dell’imposta dovuta in caso di perdita di esercizio, dovrà essere limitata la detrazione dal patrimonio netto imponibile del valore delle partecipazioni richiedendo, oltre all’ininterrotto possesso trimestrale, anche il raggiungimento di una soglia di partecipazione minima. Verrà inoltre prevista l’inclusione nella base imponibile dell'indebita-mento ritenuto eccedente, sulla base della normativa volta a contrastare la sottocapitalizzazione delle imprese. Effetti sul gettito. Gli effetti sul gettito prodotti dalle variazioni congiunte degli imponibili e dell'aliquota sono pari a circa 4 mila miliardi di maggiore gettito.