— 543 — ne che il contribuente compia le sue decisioni in un contesto istituzionale così ben delineato come è ipotizzato dal modello, in cui egli conosce con certezza la probabilità di subire un accertamento fiscale, nel quale caso inoltre si ipotizza che l’amministrazione fiscale sia in grado di accertare con esattezza l’effettivo reddito del contribuente e, soprattutto, sia in grado di somministrare con efficacia la sanzione in caso di evasione accertata. Come è ben noto, viceversa, uno dei maggiori problemi che il fisco incontra oggi in Italia nel rendere efficace nella lotta all’evasione il sistema sanzionatorio deriva proprio dalle estreme difficoltà che esso deve superare per rendere esecutive le sanzioni somministrate sulla base di quanto accertato. In particolare, nella relazione tecnica che ha accompagnato il cosiddetto Decreto Tremonti sul patteggiamento (D.L. 452, del 18 luglio 1994), la situazione del contenzioso tributario è dipinta a tinte estremamente fosche. Tra l’altro si evidenzia come « per ottenere una decisione di 1" grado occorrano oggi in media 4 anni con punte presso alcune Commissioni, le più grandi, anche di 15 anni », con ovvia perdita della certezza del diritto necessaria per rendere efficace lo strumento della sanzione. Tuttavia, prima di affrontare la discussione di come questo tipo di inefficienze dello Stato nella lotta all’evasione possa modificare i risultati sopra delineati, intendiamo proseguire tentando di rispondere al quesito se l’affermazione di Feldstein sull’effetto positivo di una ri-duzione della pressione fiscale nei confronti della lotta all’evasione sia, da un punto di vista strettamente teorico, priva di fondamento (come sembrerebbe risultare dalla pura applicazione del modello delle scelte di portafoglio), o possa essere invece giustificata sulla base di altri presupposti teorici (5). 3. Il dibattito politico e le argomentazioni teoriche a sostegno dell’abbattimento delle aliquote fiscali come strumento di lotta all’evasione. L’approccio delle scelte di portafoglio allo studio del fenomeno dell’evasione è oggi molto criticato, sia da un punto di vista teorico sia per il fatto che, sotto il profilo empirico, esso sembrerebbe implicare un ammontare di evasione anche maggiore di quello pur ragguarde- (5) Si noti, in ogni caso, che il risultato sopra descritto vale sotto l’ipotesi di reddito di lavoro esogeno (od offerta rigida). Ma la semplicità del risultato scompare, nel senso che il segno della relazione tra livello delle aliquote fiscali ed evasione diventa ambiguo, in condizioni di offerta endogena [Pkncavai., 1979, e Cowki.l, 1985].