— 103 — se, contributi, o, ancora, contributi sociali (39). Né si rilevano delimitazioni a seconda dell’ente impositore (40). Ma non basta che si tratti di aiuti alle imprese, occorre anche che si tratti, secondo l’art. 92, n. 1, di aiuti a « talune » imprese o produzioni. Il trattato fa riferimento, dunque, solo agli aiuti specifici o selettivi; « misure generali di politica economica » rivolte a tutte le imprese e produzioni, quali i sistemi tributari o quelli contributivi, nonostante che di norma comportano diversità di trattamento fiscale tra i vari paesi e quindi vantaggi competitivi per le imprese e produzioni di alcuni di essi, non sono riconducibili all’ambito di applicabilità del-l’art. 92, n. 1 (41). « In pratica, occorre di volta in volta verificare se la misura può essere giustificata in base ad una logica di sviluppo del sistema economico nel suo insieme ovvero rappresenti una deviazione rispetto all’assetto del sistema, diretta a ridurne gli oneri finanziari a vantaggio di specifici attori » (42). Non è che nei confronti di disparità, anche fiscali, tra i diversi paesi, indotte da misure di carattere ge- comunitaria in quanto la c.d. discriminazione inversa, vale a dire a sfavore delle imprese nazionali, non rileva; eventualmente sarebbe censurabile sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, ma questo sul piano nazionale del singolo ordinamento. (39) Cfr. Cgce, sent, 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/Commissione, Racc., p. 709, in tema di parziale esonero degli oneri sociali previsto dall’ordinamento italiano a favore del settore tessile. (40) Cfr. Cgce, sent. 14 ottobre 1987, causa 248/84, Germania/Commissione, Racc., p. 4013, dove, punto 17 della motivazione, si afferma che il fatto che « il programma di sovvenzioni sia stato adottato da uno Stato federato o da una collettività territoriale e non dall’autorità federale centrale non osta all’applicazione dell’art. 92, n. 1, del trattato ». (41) Cfr. Schina D., State Aids Under thè EEC Treaty Articles 92 to 94, Esc, Oxford, 1987, p. 30 ss., dove si distingue tra misure generali di politica economica che riguardano l’economia nel suo insieme e quindi tutte le imprese e produzioni, e misure speciali, anche presentate in forma generalizzata, rivolte ad aiutare direttamente o indirettamente determinate imprese. L’aiuto è selettivo quando si riferisce ad alcuni tipi di attività economica, ad alcuni settori dell’economia, a determinati rami dell’attività industriale, alle imprese di una determinata area geografica, non vi rientrano i sistemi tributari o quelli contributivi in principio rivolti a tutti. Cfr., a riguardo, Cgce, sent. 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/Commissione, Racc., p. 709, laddove, punto 33 della motivazione, si osserva che il parziale sgravio degli oneri sociali a favore del settore tessile previsto dall’Italia oggetto della controversia « è un provvedimento inteso ad alleviare in parte, in favore delle imprese di un particolare settore industriale, gli oneri pecuniari derivanti dalla normale applicazione del sistema generale di previdenza sociale, senza che l’esonero sia giustificato dalla natura o dalla struttura di tale sistema »; sent. 17 marzo 1993, cause riunite C-72/91 e C-73//91, Sloman Neptun, Racc., p. 1-887, in particolare le conclusioni dell’avv. gen, M. Darmon, p. 914 ss. Nello stesso senso, cfr. Commissione delle Comunità europee, Primo censimento degli aiuti di Stato nella Comunità europea, cit., punti 13-19; In., Secondo censimento degli aiuti di Stato nel settore dei prodotti numif otturati e in certi altri settori nella Comunità europea, cit., punti 8-10. (42) Cfr. Tesa uro G., Diritto comunitario, cit., p. 483 s.