— 95 — che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza ». La materia tributaria è rilevante in ordine alla normativa del trattato relativa agli aiuti di Stato con riguardo, in primo luogo, alle agevolazioni fiscali. La Corte di giustizia ha più volte precisato che l’art. 92, n. 1, nel parlare di aiuti concessi mediante risorse dello Stato in qualsiasi forma, comprende anche le misure che comportano mancate entrate, la tipica conseguenza dei trattamenti tributari di favore; d’altra parte, le agevolazioni fiscali, in quanto procurano, in deroga al trattamento ordinario, un vantaggio ai beneficiari rispetto ai concorrenti, riducendo i costi che fanno normalmente parte del bilancio di un’impresa, possono incidere sugli scambi tra i paesi membri e recare pregiudizio alla concorrenza (25). La Commissione, per parte sua, le considera tra (25) Cfr. Cgce, sent. 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/Commissione, Racc., p. 709, laddove, punto 33 della motivazione, si osserva che il parziale sgravio degli oneri sociali a favore del settore tessile previsto dall’Italia oggetto della controversia « è un provvedimento inteso ad alleviare in parte, in favore delle imprese di un particolare settore industriale, gli oneri peeuniari derivanti dalla normale applicazione del sistema generale di previdenza sociale, senza che l’esonero sia giustificato dalla natura o dalla struttura di tale sistema »; vedere, in particolare, le conclusioni dell’avv. gen. J-P. Warner, p. 723, secondo cui la nozione di « aiuto » è più ampio di quella di « sovvenzione » perché abbraccia non solo benefici positivi quali sono i sussidi, ma anche interventi che in varia forma riducono i costi che sono normalmente inclusi nel bilancio di un’impresa e che senza essere sussidi in senso stretto sono simili ai sussidi ed hanno lo stesso effetto, e si richiama la sent. 12 luglio 1973, causa 70/72, Commissione/Germania, Racc., p. 813, « vertente sulla circostanza che le ditte tedesche che avevano effettuato un certo tipo di investimento potevano fruire di una riduzione pari al 10% della somma investita sugli importi dovuti al fisco per imposte sul reddito o imposte sulle società ». La causa n. 173/73, Italia/Commissione, prima richiamata, riguardava « sgravi parziali degli oneri sociali a favore delle imprese del settore tessile intesi ad alleviare gli oneri previdenziali derivanti dalla normale applicazione del sistema generale di previdenza sociale »; in causa fu sollevata dall’Italia la questione se i detti sgravi fiscali, per la loro natura di misura tributaria a fini economici e sociali, non si dovessero ritenere di esclusiva competenza degli Stati membri, e quindi sottratti all’art. 92, n. 1; si poneva così il tema della relazione tra competenze degli Stati membri e della Comunità in materia fiscale. Nelle sue conclusioni, la Corte precisava, punti 26-28 della motivazione, che « l’art. 92 ha lo scopo di evitare che sugli scambi fra gli Stati membri incidano eventuali vantaggi concessi dalle pubbliche autorità, i quali sotto varie forme, alterino o rischino di alterare la concorrenza, favorendo determinate imprese o determinati prodotti. L’art. 92 non distingue gli interventi di cui trattasi a seconda della causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti. Di conseguenza, né il carattere fiscale, né il fine sociale del provvedimento in questione, sarebbero comunque sufficienti a sottrarlo all’applicazione dell’art, 92 ». Cfr., nello stesso senso, le conclusioni dell’avv. gen. F. Capotorti, sent. 24 gennaio 1978, causa 82/77, Van Tiggele, Racc., p. 25, in particolare, laddove, punto 8, si afferma che « è noto che, affinché una misura avente l’effetto di avvantaggiare certe imprese possa costituire un aiuto, occorre che essa comporti un onere finanziario per lo Stato. Ciò risulta dalla formulazione stessa dell’art. 92, n. 1, che si riferisce agli “aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse