— 102 — dovuta (37); siano esse concesse ad imprese, nazionali ed estere, stabilite in un determinato paese ed a produzioni realizzate o introdotte in un determinato paese, ovvero ad imprese e produzioni anche solo in quanto, rispettivamente, esportatrici o esportate (38). E quale che sia il tributo a cui afferiscono, ad esempio imposte dirette o indirette, tas- esso determina tra le imprese che sono favorite dall’aiuto e le imprese concorrenti che non lo sono; in sostanza, l’A. ritiene che il divieto di aiuti di cui altari. 92, n. 1, si applichi anche al caso di aiuti concessi ai consumatori. La tesi che si tratti di aiuti di Stato incompatibili ex art. 92,jn- 1, per le ragioni appena sviluppate ed in particolare per il fatto che, nel caso in esame, il vantaggio competitivo non è realizzato attraverso la riduzione dei costi che normalmente ricadono sultìmpresa, e non è l’impresa ad essere beneficiaria della misura, come richiede l’art. 92, n. 1, ma sono i consumatori ed a fini sociali, non si può condividere; piuttosto si deve dire che si tratta di aiuti che, in forza dell’art. 92, n. 2, lett. a), « sono compatibili con il mercato comune », ma in quanto non rispettano la condizione di « essere accordati senza discriminazioni derivanti dall’origine dei prodotti », vanno considerati, e dalla Commissione andrebbero dichiarati, contrari al trattato per violazione dell’art. 92, n. 2, lett. a); sotto quest’ultimo profilo, il rilievo di Dassese è esatto, anche se, in tal modo, si rimane nell’ambito di un’applicazione del principio di non discriminazione, seppure nel peculiare contesto dell’art. 92, n. 2, lett. a). Resta il fatto, come sottolinea anche Frick K.A., Einkommensteuerliche Steuervergiinstigungen und Beihilfeverbot nach dem EG-Vertrag, Pro Universitate, Sin-zheim, 1995, p. 67 s., che Fincentivo ai singoli crea una differenza tra questo impiego dell’investimento ed altri impieghi, ponendo in posizione di svantaggio competitivo altri settori che sono in concorrenza con le assicurazioni, e, però, nel caso di aiuti a carattere sociale concessi ai consumatori, a differenza di quanto avviene per gli aiuti concessi ad imprese e produzioni, questo aspetto non rileva; in questo caso, infatti, l’ordinamento comunitario, come risulta dall’art. 92, n. 2, lett. a), pone solo (a condizione della non discriminazione sulla base dell’origine dei prodotti. In sostanza si è di fronte ad un’ipotesi assimilabile a quella, già citata, cfr. Commissione europea, Diritto della concorrenza nelle Comunità europee. Volume IIB. Illustrazione delle regole applicabili agli aiuti di Stato, cit., p. 12, di esenzioni fiscali concesse agli acquirenti di veicoli dotati di marmitta catalitica, indipendentemente dalla marca dei veicoli, al cui riguardo la Commissione avverte che « questi aiuti rientrano nella deroga di cui all’art. 92, n. 2, lett. a), solo se sono concessi a dei privati e non a delle imprese ». (37) Nei suoi censimenti sugli aiuti di Stato, cfr. Commissione delle Comunità europee. Quinto censimento sugli aiuti di Stato nell’Unione europea nel settore manifatturiero ed in taluni altri settori, cit., punto 18, la Commissione classifica le agevolazioni sotto le due forme di « riduzioni di imposta » e di « imposte differite »; tra le prime, richiama, punto 4.2 dell’allegato I, i crediti d’imposta e le altre misure di sgravio fiscale indipendenti dall’esistenza di un obbligo fiscale; le detrazioni, le esenzioni e le aliquote ridotte connesse con l’esistenza di un obbligo fiscale, la riduzione dei contributi di sicurezza sociale; e, tra le seconde, punto 18, principalmente, l’ammortamento accelerato e l’accantonamento di riserve attinte a utili non assoggettati a imposta, le quali comunque costituiscono le modalità di gran lunga meno comuni. Si tratta di un’elencazione meramente esemplificativa; in realtà, il fenomeno è ampio e variegato; sulle molteplici modalità di impiego dello strumento fiscale a fini promozionali, cfr. Fichera F., Le agevolazioni fiscali, Cedam, Padova, 1992, p. 32 ss. (38) Nel caso di aiuti rivolti solo ad imprese e produzioni nazionali, sempre di aiuti si tratta, solo che nei loro confronti vale anche il principio di non discriminazione, come si vedrà più avanti; nel caso di aiuti concessi solo ad imprese e produzioni estere, anche qui sempre di aiuto si tratta, senza però che valga il principio di non discriminazione, in questo caso, infatti, la misura dì incentivo non viola una disposizione