— 97 — utilizzato per concedere aiuti di Stato è quella delle tasse parafiscali, e cioè quei tributi il cui gettito ha una destinazione specifica, detti « tributi di scopo » nella tradizione italiana. In questa ipotesi, si danno aiuti, ai sensi degli artt. 92 e seguenti, nei casi in cui il tributo colpisca indistintamente determinate imprese o produzioni nazionali ed estere, ma il suo gettito venga poi destinato a finanziare attività che giovano in modo specifico alle imprese o produzioni nazionali tassate; il che le mette in condizioni di vantaggio (29). Si tratta, anche qui, di una sovvenzione realizzata attraverso il sistema tributario; la tassa parafiscale, infatti, « altro non è che un elemento, una condizione dell’aiuto, e Cambridge, 1973 e Surrey S.S. e P.R. McDaniel, Tax Expenditures, Harvard University Press, Cambridge, 1985. (29) Cfr. Cgce, sent. 11 marzo 1991, cause riunite da C-78/90 a C-83/90, Compagnie commerciale de l’Ouest, Racc., p. 1-1847, relativa ad una normativa francese che istituiva un tributo parafiscale sul carburante super, sulla benzina normale e sul gasolio da riscaldamento per uso domestico e prevedeva che i tributi fossero riscossi a favore de\VAgence polir les économies d’energie, ente nazionale di diritto pubblico, che doveva utilizzarli per finanziare azioni intese ad incentivare le imprese nazionali alla realizzazione di economie energetiche o l’uso razionale delle risorse energetiche insufficientemente strutturate; gli introiti del tributo venivano destinati a favore delle sole imprese nazionali, in quanto solo le raffinerie francesi beneficiavano dei premi concessi dall’H-gence; a riguardo di tale tassa parafiscale, la Corte, punto 35 della motivazione, ha affermato che un tributo parafiscale applicato alle stesse condizioni di riscossione ai prodotti nazionali ed ai prodotti importati, il cui gettito è destinato a vantaggio dei soli prodotti nazionali, in modo che i benefici che ne derivano compensano l’onere che grava su questi ultimi, « può costituire, in funzione della destinazione del suo ricavato, un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, se sono soddisfatte le condizioni di applicazione dell’art. 92 del trattato, restando inteso che l’accertamento del concorso di queste condizioni deve essere effettuato secondo il procedimento previsto a tal fine dall’art. 93 del trattato »; sent. 21 maggio 1980, causa 73/79, Commissione!Italia, Racc., p. 1533, in ordine ad un tributo italiano sullo zucchero, che gravava sia sullo zucchero prodotto in Italia che su quello proveniente dall’estero, ma il cui gettito veniva destinato ad un ente pubblico che lo utilizzava per finanziare l’industria saccarifera ed i produttori di barbabietole italiani; sent. 11 giugno 1992, cause riunite C-149/91 e C-150/91, Sanders Adour ed altri, Racc., p. 1-3899, relativa ad una tassa francese sull’ammasso dei cereali riscossa a vantaggio di un ente pubblico e finalizzata alla copertura delle spese nazionali di ammasso e d’intervento nel settore dei cereali; sent. 16 dicembre 1992, causa C-114/91, Claeys, Racc., p. 1-6559, attinente ad un contributo obbligatorio belga riscosso da un apposito ente che impiegava gli introiti per finanziare indennità, sovvenzioni ed altre prestazioni in favore degli allevatori nazionali di suini; sent. 16 dicembre 1992, cause riunite C-144/91 e C-145/91, Demoor ed altri, Racc., p. I-6613 e sent. 16 dicembre 1992, causa C-17/91, Lornoy e. a., Racc., p. 1-6523, relative ad un contributo obbligatorio riscosso al fine di finanziare le attività svolte da un apposito fondo che utilizzava i contributi in favore degli allevatori nazionali di bestiame. Cfr., infine, Commissione delle Comunità europee, Quarto censimento della Commissione sugli aiuti di Stato nell’ Unione europea nel settore manifatturiero ed in taluni altri settori, cit., punto 26, laddove le tasse parafiscali vengono cosi definite: « i tributi parafiscali sono imposte che riguardano un settore specifico e che di norma servono a finanziare talune operazioni nel settore medesimo »; nello stesso senso Io., Quinto censimento sugli aiuti di Stato nell’Unione europea nel settore manifatturiero ed in taluni altri settori, cit., punto 25.