— 105 Bisogna, così, distinguere, all’interno delle discipline dei singoli tributi che riguardano imprese e produzioni, tra trattamenti tributari ordinari, misure agevolative a carattere generale, misure agevolative specifiche; ebbene, solo le ultime costituiscono aiuti ai sensi dell’art, 92 del trattato. Ma vediamo più analiticamente. Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 92, in primo luogo, i trattamenti tributari ordinari che quindi vanno considerati, in ogni caso, misure generali. È vero che i sistemi tributari si prestano anche a favorire imprese e produzioni di uno Stato membro, specie se confrontati con quelli degli altri Stati membri, determinando vantaggi competitivi per le imprese e produzioni di alcuni di essi rispetto agli altri — si pensi, a riguardo, ai differenti sistemi di tassazione diretta delle imprese o alle diversità delle aliquote —, ma, ai fini delle regole di concorrenza, si deve ritenere che tali diversità o rientrino nelle differenze strutturali che i diversi paesi membri presentano e, dunque, l’ordinamento comunitario non prevede alcun intervento, oppure possano essere oggetto, se considerate distorsive della concorrenza, di un ravvicinamento delle legislazioni, attraverso l’armonizzazione fiscale, di cui agli artt. 99, 100 e seguenti, e, dunque, l’ordinamento comunitario affronta il problema, ma in altro modo (44). * 44 su criteri generali che tenessero conto della percentuale di manodopera femminile nelle varie industrie. In udienza il Governo italiano ha affermato che altri settori, in particolare l'industria elettronica, hanno un’alta percentuale di manodopera femminile, però non vi sono disposizioni specifiche in merito. La selettività del provvedimento dimostra, a mio giudizio, chiaramente che esso rappresentava — anche nelle intenzioni di chi lo ha emanato — un aiuto »; argomentazioni costantemente riprese nella giurisprudenza della Corte, efr., in particolare, sent., 17 marzo 1993, cause riunite C-72/91 e C-78//91, Sloman Neptun, Race., p. 1-887, conclusioni dell’avv. gen. M. Darmon, p. 914 ss. Nello stesso senso, cfr., infine, Commissione delle Comunità europee, Primo censimento degli aiuti di Staio nella Comunità europea, cit., punto 16; Io., Secondo censimento degli aiuti di Stato nel settore dei prodotti manifatturati e in certi altri settori nella Comunità europea, cit., punto 9. (44) Cfr. Commissione delle Comunità europee, Primo censimento degli aiuti di Stato nella Comunità europea, cit., punto 15, laddove si afferma che « l’impostazione relativamente rigida del trattato nei confronti degli aiuti e la relativa politica della Commissione è basata sulla considerazione economica che gli aiuti, rispetto alle misure generali, hanno un impatto più diretto e più immediato sulle condizioni della concorrenza tra Stati membri. Concentrando le risorse di Stato su talune imprese e su taluni settori, e facendoli beneficiare di vantaggi supplementari rispetto al regime normale applicato in uno Stato membro, le imprese o i settori beneficiari, per i motivi sopra indicati, sono posti in una posizione nettamente più vantaggiosa non soltanto nei confronti dei concorrenti del medesimo Stato membro, ma anche nei confronti dei concorrenti degli altri Stati membri. Tale effetto di distorsione degli aiuti va confrontato con le misure applicate in maniera generale e non discriminatoria all’insieme dell’economia. Tuttavia ciò non significa che le misure generali non possano falsare la concorrenza. In tal caso esse rientrano nel campo di applicazione degli artt. 101 e 102. Nondime- 4. Riv. dir. fin. -1 -1998