— 100 — 2. Con riferimento alle sanzioni, uno dei principi cardine della nostra democrazia è che ad ognuno deve essere garantita la possibilità di ricorrere ad un’autorità giurisdizionale o amministrativa in grado di giudicare in maniera indipendente, e la cui decisione possa essere definitiva. 3. Da questo punto di vista le sanzioni penali offrono maggiori garanzie rispetto al sistema adottato per le sanzioni amministrative. Le prime, infatti, non possono essere inflitte se non con sentenza del giudice. Le seconde, invece, vengono applicate direttamente dall’Amministrazione, mentre solo in una fase successiva, e per iniziativa dell’interessato, è previsto il ricorso all’autorità giudiziaria. 4. Nel caso Oztiirk, la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha ammesso la possibilità per gli Stati di applicare anche sanzioni non penali (ad es. amministrative), ma in questo caso devono comunque essere assicurate le garanzie di cui all’art. 6 della Convenzione sui diritti dell’uomo. In una decisione del 19 giugno 1985, la Corte Suprema olandese ha affermato che una sanzione non penale presenta comunque un carattere afflittivo, per cui rientra nella previsione dell’art. 6 citato. Di conseguenza, il principio del giusto processo enunciato in quell’articolo deve essere riconosciuto tanto con riferimento alle sanzioni amministrative quanto a quelle penali. 5. In base all’attuale sistema, non è possibile infliggere una sanzione nel corso di un accertamento di primo grado. La sanzione viene comunque applicata dallo stesso funzionario cui compete l’accertamento. Nel progetto di legge datato 3 novembre 1993, è stata prevista la possibilità di comminare una sanzione, pari nel massimo al 100% dell’imposta dovuta, nel corso di un accertamento di primo grado, per il caso in cui non sia stata compilata la dichiarazione, ovvero sia stata compilata incompleta o inesatta. L’applicazione delle sanzioni presuppone, tuttavia, il riconoscimento del dolo o della colpa grave. 6. Il cumulo delle sanzioni amministrative con quelle penali, in riferimento alla medesima fattispecie, rappresenta un fenomeno non auspicabile. Il nuovo progetto di legge sembra cogliere questa esigenza. Il cumulo verrà evitato, dal momento che le violazioni che potrebbero dar luogo all’applicazione congiunta di sanzioni amministrative e sanzioni penali non rientreranno più nell’ambito di applicazione del-l’art. 68 Gta. Inoltre, grazie alYuna-via principle, non sarà possibile nemmeno un concorso tra i due tipi di procedimento sanzionatorio, dal momento che il ricorso ad uno (ad es. a quello penale) precluderà