25 agosto 18#9 L’ ECONOMISTA 537 — Soltanto in taluni Stati autonomi facenti parte dello Impero Germanico, e in quasi tutti i Cantoni della Svizzera troviamo i calasti informati allo scopo essenziale di dare ai medesimi la caratterisfica di probatorio o civile, ideale al quale si vorrebbe pure informato il nostro. — In quanto al metodo di rilevamento, se tutti sono concordi nel volere tali rilevamenti appoggiali a 'punti trigonometrici, in quanto alla determinazione della proprietà o della particella, vi lia molta discrepanza e soltanto nei catasti più recenti vediamo che il metodo numerico, fondato si può dire dal nostro Porro, è quello che tende a prevalere. — La spesa (per ettaro) occorsa nella formazione dei singoli catasti è svariatissima. Le cifre relative non possono compararsi, sia perchè talune comprendono non solo la misura ma anche la stima, sia anche perchè non conosciamo in tutti i suoi particolari i sistemi adottati nella formazione dei singoli calasti a cui si riferiscono. Se mettiamo però a confronto la spesa occorsa per la sola misura dei rilevamenti catastali eseguiti con metodi rigorosi (ma non quali però si vedrà più oltre essere stati applicati in quelli del Compartimento catastale modenese) a Neuchâtel, in Sassonia-Gobprgo, in Sassonia-Weimar nel Schwarzburg-Soh-derhausen noi vediamo che tale spesa oscilla fra un massimo di L. 11.00 (per ettaro) ad un minimo di L. 2.39. — Che in taluni Cantoni della Svizzera le operazioni tecniche e di rilevamento sarebbero state concesse in appalto a geometri patentati. Ora mettendo a confronto quanto si è fatto dagli altri che ci precedettero nell’ affrontare la soluzione dell’importante problema, colle norme fissate dalle apposite recenti leggi italiane per la formazione del nostro nuovo catasto, si potrà vedere se sieno le migliori per dare un’ opera quale T esperienza già attinta, i progressi fatti nella scienza topografica, il presente stato di coltura e di progresso c’impongono. Prima però di far parola delle operazioni catastali da estendersi a tutto il Regno, occorre prendere in esame quelli già eseguiti nel Compartimento catastale modenese ordinato colla legge 4 gennaio 1880 e col Regolamento 8 giugno 1882. Richiamiamo qui di seguito i pochi articoli dèlia Legge e Regolamento anzidetto che hanno speciale legame col nostro argomento. — L’art. 5 della legge suddetta suona così : « Sarà provveduto a cura del Governo col con-« corso di speciali commissioni alla perequazione « dell’ imposta sui terreni nel compartimento mode-« nese mediante la formazione di un Catasto a base « di misura e di stima. Le mappe saranno aggiornate ». E gli articoli 2, 42, 69, 73, 74, 77, 78 e 79 del citato Regolamento sono rispettivamente del tenore seguente : — Art. 2. « La misura ha per oggetto di rile-« vare la figura e di determinare la estensione su-« perficiale delle singole proprietà e delle diverse « qualità di coltura colla formazione di mappe col-« legate a punti trigonometrici ». — Art. 42. « Pel rilievo e pel collegamento delle « mappe saranno formate reti trigonometriche ap-« poggiate ai vertici delle reti geodetiche stabilite « dall’istituto topografico militare ». « Saranno impartite speciali istruzioni intorno alla « formazione delle move reti, ài étìlcóto detti Suoi « dementi e delle coordinate rettangolari, alla'co’rt-« sensazione dei punti sul terreno, ed alle verifiche « dette operazioni ». — Art. 69. « Nelle operazioni del rilievo degli « appezzamenti, esclusi i mètodi meramente grafici, « si terrà di preferenza il sistema moderilo della « celeriniensura ». — Art. 73. « Nelle mappe rilevate ’Sul sìStèm'a « della celerimettsdra olirò' ài' perimetri dèt/li àp-« pezzamenti dovranno essere tracciate tutte le linee « di costruzione Che hanno servito a rilevarle, non « che i numeri indicanti le loro lunghezze è !l'a « grandezza degli angoli misurati ». — Art. 77. « Compiuta la mappa questa ViètlB « verificata da Spedale delegato tniUiStónale Col'cOH-« corso di delegati della commissione censuaria co-« manale, secondo le norme che verranno Stabilire « da apposite istruzioni, nelle quali si dèterriilh‘e-« ratino le tolleranze da ammettersi nelle misure « lineari ». — Art. 78. I fogli di mappa che presentassero « gravi erróri e differenze superiori alle tolleranze « accordate sono immediatamente rinnovati........... ». — Art. 79. « Verificata la mappa e riconósciuta « accettabile, le aree degli appezzamenti si detèr-« minano mediante numeri dèi guati, a sènso dèlio « art. 73 ogni mappa dev’essere munita qualóra sia « stata rilevata col sistema della celerimetisiiia, òH « in caso diverso còl planimetro polare o con qual « altro metodo si venisse a riconoscere più còn-« veniente ». « Le tolleranze per la verificazione del CitlCdltr « delle aree saranno determinate da apposite istru-« zioni ». E poi da sapersi che nel compartimento modenese si contano nientemeno che dieci estimi dei quali però alcuni appartengono a frazióni del territorio stralciato in origine da altri Stati e che hanno mantenuto perciò l’estimo che prima avevano — Eccone 1’ elenco : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i) Estense t con eslimo di Pianura-e ( con estimo di montagna. Della Garfagnana. T , ( antico. ( recente. Parmense. Mantovano. Toscano. Massese. Lunigiane.se. La maggior parte di questi estimi risultavano formati da periti o sulle sole denunzie dei possessori! Uno stato così anormale di cose reclamava un pronto e radicale rimedio, occorreva rifare da capo; ed il regolamento 8 giugno 1882 più sopra citato, assai ben concepito, ne specificava le norme, determinava, come abbiam veduto dal contesto dei sópra-riportati articoli, che il nuovo catasto dovesse essere geometrico particellare fondato sulla misura e sulla stima, le mappe dovessero essere collegale a, punti trigonometrici, il rilevamento doversi tare preferibilmente col metodo della celèrimensura. A complemento di quanto abbiamo ora sommàriamente esposto su ciò Che si riferisce alla misura, aggiungeremo che col regolamento anzidétto Viene