30 giugno 1889 L’ ECONOMISTA 409 alle riforme della legge di contabilità dello Stalo pei lavori da eseguirai dalle società operaie e alla nuova legge comunale e provinciale. Circa alla prima questione venne affermata « la necessità che lutti i lavori pubblici di qualunque valore siano assolutamente affidati alle associazioni cooperative » e quanto al secondo punto fu approvato un ordine del giorno con cui si richiama il popolo italiano allo gloriose tradizioni dei Comuni liberi, e si confida che il Comune sulle basi del diritto evolventesi, riprenda quelle i attribuzioni che gli furono usurpate dallo Stato. Ce altre questioni furono rinviate al XVIII Congresso. Tali sono stati i lavori del Congresso di Napoli, le cui discussioni hanno proceduto cou tolleranza, con calma e cortesia. Ma vi si è fatto uso anche di molta rettorica, la quale se si comprende fino a un certo segno in una riunione politica, mal s’addice ad un congresso operaio. E in verità se noi volgiamo il pensiero ai resultati pratici, immediati per la classe lavoratrice che ne sono derivati, e se consideriamo l’opera del Congresso in relazione ai molti problemi economici e finanziari che interessano le masse in Italia, dobbiamo dire che esso non Ita fatto nulla, o quasi a vantaggio di quei problemi. Non occorre che qui specifichiamo quali e quante questioni del giorno avrebbero dovuto essere tema di studio e di dibattiti e delle quali non si trova traccia alcuna. Di ciò non ci meravigliamo punto, poiché sappiamo che è tendenza dei partiti politici radicali, o di trascurare affatto quelle questioni economiche e tributarie, che quasi paiono loro grette e volgari , mentre toccano tanto ¿avvicino il benessere delle classi di cui si proclamano difensori, o di esaminarle con scarse cognizioni, e con preconcetti di politica cristallizzata. Quando quei radicali si saranno liberati dal feticismo per le formule vane e ineoncludenti, e si rivolgeranno alle questioni più sostanziali, faranno opera più utile e meno rettorica. Il MIMO OBLI ISTITUTI 01 EMISSIONE Art. 1. L’emissione di biglietti pagabili a vista, al portatore, con tagli fissi e determinati, è regolata dalla presente legge, a partire dal 1° gennaio 1890. Art. 2. Il governo del Re, per decreto reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro del tesoro, dovrà accordare agli attuali Istituti di emissione,' che si conformeranno alle disposizioni della presente legge, la facoltà di emettere biglietti a’termini dell'articolo 1, per un tempo determinato non maggiore di anni 15, Oltre ai sei Istituti esìstenti potrà sempre essere accordata per legge ad altri Istituti la facoltà di emettere biglietti, di cui all'articolo 1°, qualora si uniformino alle prescrizioni stabilite nella presente legge. Lo Stato non assume alcuna responsabilità derivante dall’emissione dei biglietti di Banca. Art. 3. Ciascuno degli Istituti accennati all’articolo 2 avrà facoltà di emettere biglietti per un ammontare triplo del capitale versato ed accertato, purché l'ammontare totale dei biglietti in circolazione sia, per non meno di due quinti, rappresentato in cassa da una riserva in moneta legale italiana metallica, in monete estere ammesse a corso legale nel regno ed in verghe d’oro, e per gli altri tre quinti da effetti scontati e da anticipazioni sopra valori ai termini dell’articolo 9. È però sempre in facoltà degli Istituti di eccedere nell'emissione il triplo del capitale versato, purché l’eccedenza sia rappresentata in cassa da altrettanta riserva metallica. Art. 4. L’ammontare dell’emissione che potrà essere autorizzata nelle condizioni ordinarie ai gei Istituti ora esistenti, in conformità dell’articolo 1 e dei-fi articolo 3, è stabilito nella somma complessiva di lire 1,050,000,000 ripartita nel modo seguente : Banca Nazionale, lire 600,000,000; Banco di Napoli, lire 215,000,000; Banca Nazionale Toscana, lire 90,000,000; Banca Romana, lire 75,000,000; Banco di Sicilia, lire 55,000,000; Banca Toscana di Credito, lire 15,000,000. In ciascun quinquennio della nuova concessione ai termini dell’articolo 29, potrà per legge, essere modificato il limite assegnato alla circolazione. Art. 5. 1 biglietti emessi dagli Istituti, che non abbiano stamperia propria nel Regno possono essere fabbricati, secondo il tipo scelto da ciascuno di essi, dall’officina governativa di carte-valori. Le spese di fabbricazione sono a carico degli Istituti. La fabbricazione e somministrazione dei biglietti non costituiscono per lo Stato veruna responsabilità verso gli Istituti, nè verso il pubblico. Art. 6. I biglietti saranno dei tagli di lire 50, 100, 500 e 1000. I diversi tagli dei biglietti dovranno essere distinti l’uno dall’altro nel tipo, nel colore, e per una diversa dimensione della carta. La forma dei biglietti di ciascun Istituto, il riparto di essi, secondo i diversi tagli e la suddivisione di ogni taglio i» serie ed in numeri, saranno approvati con decreto reale e descritti esattamente in questo. Nel regolamento sarà indicata la quantità di biglietti che per ogni taglio potrà essere posseduta come scorta, e verranno stabilite le garanzie ed i controlli per l’uso di tali biglietti. Art. 7. Gli Istituti aventi un capitale versato maggiore di 30 milioni non potranno emettere biglietti da lire 50, se non per una somma che agguagli il decimo dell’emissione consentita a ciascuno di essi. Art. 8. I biglietti devono : 1. portare in grossi caratteri il nome dell’ Istituto emittente ; 2. portare l’indicazione del valore; 3. esp-imere l’obbligo per l’Istituto di cambiarli in moneta legale al portatore a vista; 4. indicare la data della presente legge e quella del decreto, o dei decreti, coi quali venne data all’Istituto la facoltà dell’emissione; 5. indicare la data del decreto di approvazione, la serie, e il numero del biglietto; 5. essere sottoscritti da uno o più delegati del Consiglio di amministrazione dell’ Istituto. La sottoscrizione del delegato o dei delegati obbliga l’Istituto verso i terzi. Art. 9. Il capitale utile alla tripla emissione e l’ammontare dei biglietti in circolazione (dedotta la corrispondente riserva metallica esistente in cassa), non potranno essere applicati che al operazioni di acconto e di anticipazioni a scadenza non maggiore di 4 mesi. Sono di questa categoria gli sconti: di cambiali munite di due o più firme notoriamente solvibili; di buoni del Tesoro; di note di pegno emesse dalle Società di magazzini generali legalmente costituite; di cedole di titoli, sui quali l’Istituto può fare anticipazioni ; di ordini in derrate o in zolfi, purché sia in essi determinata la somma e la scadenza, ovvero siano accompagnati da cambiali, che suppliscano al difetto di qneste indicazioni nell’ordine. Sono della stessa categoria le operazioni di anticipazione :