413 30 giugno 1889 V ECONOMISTA concezione della relazione fra l’uno cosa e l’altra. Si può concedere che alcune Società siano state molto prospere, praticando questo sistema, però mentre alcune hanno prosperato, altre sono state condotte a rovina. Nelle aziende cooperative, sopra ogni cosa, il capitale per azioni e gli affari devono essere trattati come intieramente separati e distinti. Il considerare il capitale per azioni come un deposito commerciale, su cui i soci possano ottenere merci, è un metodo sicuro per rendere la condizione della Società debole e vacillante. Il capitale per azioni ò sottoscritto allo scopo di istituire la Società per gli affari, di metterla in grado di presentarsi ai mercati ed acquistare alle migliori condizioni possibili; perciò il capitale per azioni deve sempre essere tenuto intatto, e non andar soggetto a riduzioni fluttuanti, per via dei_ debiti degli acquirenti. — E stata distribuita ai deputati la relazione del-l’on. Colombo sul progetto di legge pel servizio telefonico. La relazione dimostra la necessità della legge, che fu più volte invocata. La Commissione ha introdotto nel disegno di legge modificazioni assai importanti. L’on. Colombo così determina gli scopi delle modificazioni : « Mentre la Commissione ha accolto una gran parte dei concetti che informano il disegno ili legge, Ita creduto che fosse utile di dare in molti punti alla legge un carattere di maggiore generalità, lasciando maggior latitudine di capitolati per la definizione dei particolari; e s’è anche scostata dal disegno del Governo in qualche punto e sopratutto là dove tocca i rapporti fra gli esercenti del servizio telefonico e la proprietà pubblica e privata. Da queste diversità di apprezzamento son derivate le modificazioni che la Commissione propone di introdurre nel disegno di legge. » Il progetto di legge ha 19 articoli secondo il testo del Ministero, e 21 secondo quello della Commissione. Il primo articolo, che è fondamentale della legge, è il seguente : « L’impianto e l’esercizio del telefono per uso pubblico, non potrà farsi se non per concessione del Governo. « È però in libera facoltà dei privati di stabilire, pel proprio uso esclusivo, linee telefoniche nelle proprietà loro, o delle quali hanno l’uso, purché i fili non attraversino nè il suolo pubblico, nè le proprità in uso altrui. « Nell’accordare le singole concessioni per l’esercizio pubblico del telefono, il Governo non può rinunziare alla facoltà di dare una nuova concessione nella stessa località, quando lo ritenga necessario nell’interesse del pubblico servizio. » La necessità di disciplinare con legge la materia -telefonica è evidente, e l’on. Colombo dichiara nella sua relazione : « Le applicazioni del telefono hanno avuto un così grande sviluppo in Italia, che è ornai diventata urgente la necessità di una legge, la quale regoli la materia. « A tutto il marzo scorso erano in vigore in Italia 55 concessioni di linee telefoniche urbane, 4 concessioni di linee interurbane e 560 concessioni di linee private, come appare dall’elenco allegato in A. Queste concessioni sono regolate dai tre capitolati approvati can regio decreto del 1° aprile 1883 e modificati col successivo decreto del 21 febbraio 1884. « La breve durata e la precarietà di tali concessioni, che il Governo si è saggiamente riservato di rescindere in qualunque tempo nella previsione di una legge, e la mancanza di qualsiasi disposizione relativa al passaggio e all’appoggio delle linee, non possono certamente favorire lo sviluppo ulteriore del servizio telefonico, nò permettere che gli impianti si facciano nelle condizioni indispensabili a garantire la regolarità, e la continuità del servizio. L’esito poco incoraggiante di una gran parte delle aziende telefoniche è la più chiara prova delle difficoltà con le quali si trovano in presa, e della necessità assoluta di disciplinare la materia, definendo chiaramente la-indole di questo nuovo servizio pubblico e regolandolo in guisa da consentirgli tutto lo sviluppo del quale è attualmente suscettibile. » UN CONSORZIO AGRARIO per l’acquisto di materie utili all’agricoltura Affinchè l’industria agraria potesse camminare più spedita nella via del progresso e dei miglioramenti era necessario che un forte impulso ne scuotesse le fondamenta e la ponesse a livello delle altro industrie : questo impulso l’hanno dato le nuove dottrine della concimazione delle piante, le quali mentre alle altre nazioni schiusero fonti di ricchezze, in Italia invece vanno diffondendosi assai lentamente fra le popolazioni agricole. Tutti sanno che considerata la fertilità del terreno nel suo vero senso, cioè nell’attitudine che esso ha alla produzione, attitudine che è in stretto rapporto colle qualità fìsiche, e chimiche del terreno, e particolarmente con le quantità e con lo stato degli elementi minerali che sono indispensabili per la vegetazione di tutte le piante, ne veniva la conseguenza di aumentare quelle fertilità, e di riparare a quelle deficienze che per qualche elemento presentasse ¡I terreno. Di qui l’origine dei concimi specializzati, dei concimi chimici, dei concimi minerali i quali hanno per resultato di arricchire il terreno di uno 0 più di quelli elementi, che come l'azoto, l’acido fosforico, e la potassa sono indispensabili, perchè la pianta viva e produca bene. Non appena per altro che l’uso dei concimi chimici e artificiali andò generalizzandosi, che subito ebbe vita un largo ramo di commercio, ma come avviene in tutto ciò che ha per scopo la speculazione, cominciarono la concorrenza, la frode, l’inganno con danno e spese non lievi da parte del compratore. Onde dare agli agricoltori la garanzia dei concimi acquistati, alla quale hanno diritto, si costituì in Francia nel 4883 un’associazione che prese il nome di Syndicat agricole per l’acquisto di concimi, sindacato che costituitosi nel Loir et-Cher per iniziativa del signor Tauviray, ebbe ben presto numerosi imitatori. Il vantaggio che tali associazioni procurano a chi ne fa parte, è principalmente quello di potere avere 1 concimi o qualsivoglia merce con quella garanzia di qualità e di composizione e in rapporto al costo, non che gli altri, del minor costo dei concimi stes-