L’ ECONOMISTA 30 giugno 1889 410 sopra titoli del Debito pubblico dello Stato; sopra titoli garantiti dallo Stato, emessi dalle pro-vincie e dai comuni; sopra titoli di Società private, dalle quali lo Stato abbia garantito l’interesse tanto direttamente, quanto per mezzo di sovvenzioni vincolate espressamente al pagamento degli interessi degli stessi titoli ; sopra cartelle degli Istituti di credito fondiario e agrario. Tutti questi titoli non potranno essere valutati al di sopra dei tre quarti del loro valore di Borsa. Entrano nella stessa categoria anche le operazioni di anticipazione: sopra valute d'oro e d'argento, tanto nazionali quanto estere, sopra verghe degli stessi metalli al corso del mercato ; sopra sete grezze e lavorate in organzini o in trame, valutate non oltre i due terzi del loro valore commerciale; sopra fedi di deposito dei magazzini generali legalmente costituiti, e sopra ordini in derrate od in zolfi per non più di metà del valore della merce che rappresentano. Art. 10. Il debito degli Istituti, rappresentato da pagherò o vaglia cambiari, assegni bancari, fedi di credito, mandati e da altri titoli diversi da quelli indicati dall’articolo 1, ma pagabili a vista, ovvero da conti correnti a semplice richiesta, di qualunque specie e denominazione, deve essere garantito con una speciale riserva in moneta legale, eguale almeno a due quinti del debito stesso. I pagherò, vaglia cambiari, assegni bancari e le fedi di credito pagabili a vista in tutte le filiali di ciascun Istituto non potranno essere emessi per somma al disotto di lire 500. Per somme minori, ed in nessun caso al disotto di 100 lire, non potranno essere emessi fuorché titoli nominativi pagabili presso una filiale determinata. Art. 11. Gli Istituti di emissione non potranno fare operazioni di qualsiasi natura sulle proprie azioni. II risconto del portafoglio è consentito soltanto per le cambiali aventi non più di 10 giorni di scadenza. Art. 12. Gli Istituti d’emissione, che faranno impieghi non consentiti dall’art. 9, saranno soggetti al pagamento di uria tassa uguale al 10 per cento della somma di tali impieghi. Gli Istituti che terranno in circolazione biglietti . o altri titoli equivalenti pagabili al portatore o a vista, ovvero che assumeranno altri debiti a vista o a semplice richiesta, eccedenti il rapporto prescritto col capitale e colla riserva, saranno soggetti ad una multa per somma uguale al decimo dell’eccedenza. Alla medesima tassa sono soggetti gli Istituti che emettono biglietti di taglio diverso da quelli che sono autorizzati, o in proporzione diversa da quella ad essi assegnata. La tassa sarà applicata con decreto emanato dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto con quello del Tesoro. Il decreto deve pure assegnare all’ Istituto un termine non maggiore di un mese, per ricondurre la sua circolazione dei biglietti e degli altri debiti a vista nel limite della riserva. Ove il fatto si rinnovi più di due volte in un anno, si potranno applicare le disposizioni dell’articolo 28. Art. 13. Sulla somma complessiva di biglietti in circolazione, dedotto l’ammontare della riserva metallica, gli Istituti pagheranno una tassa pari all’ I per cento finché lo sconto non supera il 4 per cento ; quando lo sconto eccede questa misura, la tassa sarà aumentata di un quarto del maggiore sconto oltre il 4 per cento. Sull'ammontare della circolazione dei pagherò o vaglia cambiari, assegni bancari e fedi di credito, gli Istituti pagheranno una tassa del mezzo per cento. La tassa sarà commisurata alTammontare medio della circolazione, calcolato sulle situazioni decadane pubblicate secondo le disposizioni dell’art. 27. Art. 14. Gli Istituti di emissione devono ricevere i biglietti propri in pagamento, al pari, cambiarli, a vista, al portatore con moneta metallica avente corso legale nel regno, con moneta estera avente corso nel regno, e, ove il portatore vi consenta, con verghe metalliche. Gli Istituti hanno pure facoltà di affidare la rappresentanza per il cambio ad Istituti di credito o di risparmio, ovvero a ditte, colle attribuzioni e nelle forme determitato dal regolamento. Gli uffici per il cambio devono restare aperti almeno cinque ore in tutti i giorni non festivi. So nei luoghi, dove non esiste la sede principale dell’ Istituto, sono presentate richieste di cambio eccedenti la riserva ordinaria di cassa, la sede succursale, o rappresentanza, ha facoltà di differire il cambio, per il tempo necessario al trasporto della valuta dalla sede principale. Nei luoghi che sono in comunicazione colla ferrovia, il cambio dovrà esser fatto entro due giorni dopo quello della richiesta. Se il trasporto dovrà percorrore un tratto di via carrozzabile o farsi per mare, il cambio dovrà esser fatto entro due giorni dopo quello della richiesta. Art. 15. S’intenderanno decaduti dalla facoltà di emissione gli Istituti che rifiuteranno di ricevere in pagamento, o non cambieranno a vista, salvo le limitazioni indicate neil’art. • precedente, i loro biglietti, ed il Governo provvederà secondo la disposizione stabilita nell’art. 28. Art. 16. L’accettazione dei biglietti non è obbligatoria fra i vari Istituti, Ip disposizioni dell'art. 17. Il Governo potrà accettarli nelle proprie casse. Art. 17. Ciascun Istituto deve accettare in pagamento i biglietti degli altri Istituti, dovunque questi abbiano una sede, una succursale o una rappresentanza. Nei tempi e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, ogni dieci giorni, l’Istituto debitore deve ritirare a suo rischio e spese i biglietti di propria emissione, rimborsandoli con biglietti dell’Istituto creditore, e con valute legali utili al cambio dei biglietti propri per una somma non maggiore dei decimo della sua circolazione totale. Per la parte residua T Istituto debitore potrà, col consenso dell’Istituto creditore, cedere lina parte corrispondente del suo portafoglio, ovvero dovrà corri-rispondere l’interesse nella misura del saggio corrente dello sconto, dedotta la tassa di circolazione. Art. 18. I biglietti dell’Istituto, che non adempia puntualmente al cambio ed al ritiro e rimborso di essi, possono essere rifiutati dagli altri Istituti. Art. 19. I biglietti logori e deteriorati, i quali entrano nelle casse degli Istituti, non possono essere rimessi in circolazione. Gli Istituti devono rimborsare integralmente i biglietti logori e deteriorati, purché il possessore ne presenti una parte non frazionata, che equivalga almeno ai due terzi del biglietto, dia sicurezza di autenticità e contenga l’indicazione della serie e del numero. Il regolamento determinerà le modalità e garanzie che debbono essere osservate per la surrogazione, per Lannullamento e l’abbruciamento dei biglietti ritirati dalia circolazione perché guasti o deteriorati o per qualunque altra ragione. Art. 20. Gli Istituti di emissione hanno facoltà di fondare sedi e succursali colle attribuzioni e colle norme che saranno determinate nei rispettivi statuti. Hanno pure facoltà di istituire agenzie di sconti e di anticipazioni, e di tenere corrispondenti, colle attribuzioni e nelle forme che saranno determinate dal regolamento. Art. 21. Nei modi e nelle forme prescritte dal regolamento, ma, in ogni caso, non meno di una volta ogni anno, il governo procederà all’esame della consistenza del capitale di ogni Istituto.