30 giugno 1889 L’ECONOMISTA 411 Ove da tale esame risulti perduta una parte qualunque del capitale, il governo farà ridurre la circo-laziono per una somma tripla di questa parte, e ordinerà all'Istituto di reintegrarla entro un tempo determinato. Se la perdita si ragguaglierà ad un terzo del capitale, il termine perentorio per la reintegrazione sarà di due mesi. Qualora dallo stesso esame risulti vincolata in impieghi diretti una parte del capitale, il governo farà ridurre la circolazione nella proporzione stabilita per il caso di perdita del capitale e ordinerà all’ Istituto di procedere alla liquidazione degli stessi impieghi entro un tempo determinato. Gli Istituti che non ottempereranno al disposto del presente articolo soggiaceranno all’applicazione delle penalità comminate all’articolo 12. Art. 22. Gli Istituti di emissione dovranno prelevare dagli utili annuali una somma destinata a costituire gradatamente una massa di rispetto, finché questa raggiunga il quinto del capitale versato. Ciascun prelevamento dovrà essere ragguagliato almeno al decimo degli utili, dedotte tutte le spese fisse, quelle di ammortamento, di passività e gli interessi al 5 per cento sulle azioni. Art. 23. La massa di rispetto non potrà essere impiegata se non nei titoli o valori, sui quali gli Istituti sono autorizzati a fare anticipazioni. La parte della riserva eccedente il quinto del capitale potrà essere impiegata nella costituzione d’istituti di credito fondiario ed agrario. L’acquisto dei beni immobili per uso dell’Istituto non potrà esser fatto per somma maggiore di un decimo del capitale. Art. 24. II Tesoro dello Stato ha facoltà di depositare qualunque somma presso le sedi e succursali di ciascun Istituto e di chiederne il pagamento totale o ripartito da qualunque altra sede o succursale o da più di esse, salvo il rimborso delle spese di trasporto dei fondi, ove esse abbiano effettivamente avuto luogo. Art. 25. Gli Istituti di emissione sono obbligati ad anticipare al Tesoro dello Stato,- sopra sua domanda, somme fino a due quinti del capitale utile alla tripla emissione, ad un saggio d’interesse pari al due per cento. Una metà di quella parte di circolazione assegnata a ciascun Istituto, la quale corrisponde alle anticipazioni previste dal presente articolo, è. riservata esclusivamente allo Stato, e non può essere impiegata in altre operazioni. Sulla circolazione corrispondente alle anticipazioni fatte, la tassa sarà sempre dell’ 1 per cento. Gli Istituti dovranno fornire, a richiesta, fino ad una metà della somma da anticipare : per l’altra metà occorrerà il preavviso di due mesi. Art. 26. Il Tesoro dello Stato ed i portatori dei biglietti avranno, in caso di fallimento o di liquidazione dell’Istituto che li ha emessi, un diritto di prelazione sulla riserva metallica e su tutte le proprietà immobiliari dell’Istituto liquidato o fallito. Art. 27. Gli Istituti di emissione sono sottoposti alla vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, che le eserciterà secondo le prescrizioni del regolamento. Il regolamento stabilirà i modi uniformi coi quali dovranno essere tenute in evidenza le operazioni degli Istituti. Questi dovranno pubblicare nella Gazzetta Ufficiale le loro situazioni al dieci, al venti ed al fine di ogni mese. Art. 28. Se un Istituto di emissione contravverrà alle disposizioni della presente legge, dei regolamenti per la esecuzione di essa o dei propri statuti, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello del tosoro, promuoverà un decreto reale, che, a seconda dei casi, gli sospenda o gli revochi definitivamente la facoltà dell’emissione. Il decreto reale, a Parlamento aperto, dovrà essere presentato nelle 24 ore successive per la sua convalidazione, ed a Parlamento chiuso, nel primo giorno in cui si riprendono le sedute. Con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio d’amministrazione ed il Consiglio di Stato, possono essere rimossi il direttore e gli amministratori colpevoli di violazione della presente legge, dei regolamenti e degli statuti. 1 direttori e gli amministratori rimossi non sono rieleggibili. Art. 29. Il ministro di agricoltura, industria e commercio provvederà entro un mese dalla promulgazione della presente legge all’accertamento della consistenza dei capitali versati o patrimoni posseduti dai sei Istituti di emissione. Accertato il loro capitale, i sei Istituti attualmente esistenti, dovranno dichiarare entro un mese se intendono di conformarsi alle disposizioni della presente legge, e dovranno presentare all'approvazione del Governo i loro statuti, per ottenere una nuova concessione non maggiore di 15 anni, incominciando dal 1° gennaio 1890. Art. 30. Gli utili dei Banchi di Napoli e di Sicilia verranno destinati ad aumento del fondo di riserva, o massa di rispetto, fino a che questo raggiunga il quinto del patrimonio posseduto. Raggiunto questo limite gli utili netti, conseguiti da ciascuno dei due Istituti, andranno per quattro quinti in aumento del fondo di riserva. Art. 31. Il capitale utile alla tripla emissione per il Banco di Napoli potrà essere aumentato fino a 71,666,666, mediante l’applicazione degli utili annuali al fondo capitale nel modo indicato dall’articolo precedente. Nello stesso modo il capitale utile alla tripla emissione del Banco di Sicilia, potrà essere aumentato a lire 18,333,333. I Banchi di Napoli e di Sicilia potranno accrescere la loro circolazione a misura che aumenterà il capitale, per modo che la circolazione non superi mai il triplo del capitale, e col limite massimo stabilito dal-l’art. 4 della presente legge. Art. 32. La riserva metallica degli Istituti di emissione, finché resta in vigore l’attuale sistema monetario, dovrà essere composta nei modi che verranno stabiliti per decreto reale, su proposta _ del ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro del tesoro. Art. 33. Le modificazioni agli statuti degli Istituti esistenti, verranno, sentito il parere del Consiglio di Stato, approvate con decreto reale. Art. 34. Il Governo potrà modificare gli attuali ordinamenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, mediante decreto reale da emanare, sentiti i Consigli generali dei Banchi e il Consiglio di Stato. Questa facoltà cesserà dopo un anno dalla pubblicazione della presente legge. Art. 35. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge. All'esecuzione di essa si provvederà con regolamento approvato con decreto reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto conquello del Tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato. Disposizione transitoria, Art. 36. Con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro del tesoro, saranno stabiliti i termini per la liquidazione degl’ impieghi attualmente esistenti e non conformi all’art. 9 della presente legge e pel ritiro graduale dei biglietti da lire 25.