556 V ECONOMISTA 1° settembre 1889 di mercanzie d’ogni specie destinate a Londra dove ! devono essere consegnate talvolta a epoca (issa che | si trovano d’nn tratto colpite di sterilità, immobilizzate mancando il modo di scaricare e altre navi non possono partire mancando il carico. Si aggiunga che una non piccola perdita deve derivare dal fatto che molte provviste nel frattempo imputridiscono e marciscono nei docks, nei magazzini, sui bastimenti. Il commercio cerca sempre di premunirsi contro simili danni per l’avvenire e se lo sciopero continuasse, o la sua soluzione ne facesse temere una prossima ri- I petizione, il commercio potrebbe preferire a Londra altre piazze meno pericolose. — Una recente sentenza del Tribunale ili Milano a proposito degli scioperi e dei disordini di Bareggio che ha sollevato varie critiche, merita di essere se- { gnalata ai lettori perchè con essa viene radicalmente mutata I’ interpretazione degli articoli del Codice Penale relativi agli scioperi agrari. Noi che abbiamo più volte deplorato certe motivazioni di sentenze relative appunto a questo argomento, ne prendiamo nota con compiacenza perchè vi vediamo un sintomo il quale fa sperare che nella magistratura si vanno dif fondendo criteri nuovi, più larghi e più liberi, più in armonia coi tempi e con la scienza nella materia dei rapporti economici tra le varie classi. Si trattava dello sciopero di coloni, i quali pagano il fitto parte in danaro e parte in frumento coll’ obbligo di dividere a metà il prodotto dei bachi e delle viti e di prestare alcune giornate di lavoro verso la retribuzione forse inferiore a quella che viene corrisposta ai veri e propri giornalieri. Ora il Tribunale di Milano nella sua sentenza dice che « relativamente alla imputazione di sciopero (pel quale appunto erano processati i coloni di Bareggio), uopo è indagare anzitutto se gli imputati si possono veramente considerare operai di campagna coalizzatisi per far aumentare il prezzo delle giornate di lavoro. E perchè la risoluzione della questione così proposta dipende dalla retta interpretazione degli articoli 385, 386 e 388 del Codide Penale conviene ricercare la genesi e lo spirito a cui sono informate le dette disposizioni. Gli articoli 385 e 386 riproducono quasi alla lettera le disposizioni degli articoli 414 e 415 del Codice francese del 1810, che furono sempre interpretati nel senso di limitarne l’applicazione da un lato a coloro che fanno lavorare gli operai nelle manifatture, fabbriche, officine o case di commercio, e dall'altro agli operai addetti del pari alle industrie manifatturiere ed al commercio. Quanto ai proprietari e fìttaiuoli ed agli operai e domestici di compagna, le loro coalizioni in Francia si ritennero rispettiva-mante regolate dagli articoli 19 e 20 della legge 20 settembre 1791 — concernente i beni, gli usi rurali e la polizia rurale — del seguente tenore: « Art. 19. — Il proprietario o i fìttaiuoli dello « stesso cantone non potranno coalizzarsi per far ri-« bassare o stabilire a vii prezzo la giornata degli « operai o il salario dei domestici sotto pena di una « ammenda » (dalla quale l’articolo stesso fìssa la portata a seconda dei casi). « Art. 20. — I mietitori, i domestici e gli operai « di campagna non potranno coalizzarsi per far au-« mentare o determinare il prezzo dei salari o sti-« pendi sotto pena di un’ammenda » (della quale pure si parla). L’articolo 388 del Codice sardo dipende eviden- temente dai surriferiti articoli 19 e 20 della legge francese del 1791, ed il raffronto fra le due disposizioni racchiuse nell’articolo 388 dimostra a sufficienza come la seconda, mentre si estende a tutte le classi di coloro che locano la loro opera nei lavori campestri ad un tanto al giorno (ed in ciò appare più ristretta del corrispondente articolo 20 della legge francese, la quale contempla anche le coalizioni di domestici salariati ad armo), non si applica ai fittemeli, coloni o mezzadri, sebbene attendono diretta-mente al lavoro manuale della terra. Ciò significa che il pericolo di coalizioni dei fìttaiuoli e coloni contro i proprietari non era stato avvertito in Francia nel 1791, o che non dimostrò di preoccuparsene il legislatore sardo del 1859. A prescindere poi dal raffronto fra le due disposizioni comprese nell’art. 388 è a notarsi che l’appellativo di operai di campagna nel nostro idioma non si applica mai ai coloni e conduttori di fondi, ma si adopera esclusivamente per indicare i giornalieri, braccianti, locatori in genere della propria opera nei lavori agricoli, nello stesso modo che i romani designavano costoro colla voce di operari, mentre chiamavano i coloni o conduttori colonii agricolae con-duttores, coloniae adscripli, ecc. ». Ciò premesso la sentenza continua notando col Laurent che la locazione essendo il contratto più usuale si è formata dappertutto dalle consuetudini locali le quali determinano i diritti ed obblighi dei contraenti e sono i veri interpetri del contratto. « Lo stesso si deve dire dei contratti in questiono che partecipando della locazione semplice di beni rustici e della colonia parziaria, contengono un elemento — l’onere, cioè, di prestare alcune giornate di lavoro — che può a prima giunta sembrare estraneo ai rapporti giuridici che devono passare fra conduttori o mezzadri ed i proprietari. L’incompatibilità, tuttavia non è che apparente scompare affatto quando si consideri che codesto elemento risponde appunto alle consuetudini locali richiamate espressamente in vigore quanto al contratto di colonia dell’art. 1654 del Codice civile. Nè la tenue mercede pattuita per le dette prestazioni giornaliere può alterarne l’indole giuridica, poiché — com’ ebbero concordemente a dichiarare gli stassi proprietari di Bareggio sentiti nella loro qualità di danneggiati — l’onere delle giornate di lavoro appunto perchè la retribuzione è di gran lunga inferiore a quella dei viveri e proprii giornalieri, viene universalmente considerato come altro dei corrispettivi della locazione. Volere, in vista di siffatte prestazioni, considerare i coloni come operai di campagna significa elevare ciò che nel contratto ha carattere di accessorio al grado di elemento principale significa alterare la vera indole del contratto stesso che, come si disse, è di locazione di case. Seguendo la contraria teoria si verrebbe alla strana conseguenza che la coalizione diretta a modificare i patti colonici resterebbe impunita se seguita fra coloni, i quali non si sono assunto l’onere delle giornate di lavoro, mentre soggiacerebbe a pena solo perchè fu stabilita una modica mercede per ciascuna giornata di lavoro che prestano. Da ciò si scorge altresì come la pretesa dei coloni di elevare la mercede pattuita per le dette prestazioni implicherebbe la violazione di altra delle condizioni di un unico contratto, alla cui completa osservanza si sono liberamente obbligati, e come ben