10 novembre 1889 L’ECONOMISTA 713 sembra che lo scrittore della rivista romana sia stato ancora meno bene ispirato ad insistere nel suo errore. - Noi abbiamo detto che la Francia avrà vantaggio dal cambiare in oro i nostri scudi che essa detiene nella cifra di 400 milioni circa di lire. L’avversario nostro ci risponde ricordandoci l’art. 4 dell 'arrangement velatif à. l'exècution de Varticle 14 de la convention du 6 novembre 1885 per il quale 1 Italia potrà pagare in oro o snudi francesi; o anche in tratte estinguibili in biglietti. E soggiunge quindi testualmente : « Non ci sembra diffìcile pre-« vedere il modo con cui si provvederebbe alla liqui-« dazione digli scudi, senza mandare in Francia nep-« pure una moneta d’oro. » Non faremo una lezione al nostro contradditore, il quale sa certo meglio di noi che valore hanno le sue parole; ma per quella parte del pubblico che è meno pratica di tali argomenti, spiegheremo il significato della ardita conclusione del nostro contrad-ditore. In tre modi possiamo noi pagare gli scudi, che dopo aver fatto il cambio con quelii francesi, ci rimanessero in cassa ; e cioè : 1° pagando la differenza in oro; 2° vendendo in Francia dei titoli di debito pubblico, rendila od obbligazioni ferroviarie od altro, e ricevendo in pagamento gli scudi nostri ; 5° pagando gli scudi con tratte su Francia che il Tesoro potrebbe raccogliere in paese. Il nostro contradditore prevede che l’Italia non userà del primo modo e quindi trionfante ed ardito conclude che neppure una moneta d’oro andrà in Francia. Ma qualunque buona massaia saprà scoprire la verità domandando: — se non Si dovessero riscattare gli scudi, che cosa ci darebbero i francesi in cambio dei nostri titoli di debito? — E l’egregio nostro contradditore dovrebbe rispondere : ci darebbero dell’ oro. Non importa nemmeno concludere che ^adunque riceveremmo scudi d’argento invece di oro e che questo equivale appunto a mandare in Francia monete d’oro in cambio degli scudi d’argento. E se si mandassero tratte su Francia? La cosa sarebbe analoga : senza la clausola della liquidazione quelle tratte ci sarebbero pagate in oro, invece si dovranno mandare in Francia per ricevere in cambio gli scudi nostri, e quindi anche in questo caso equivale mandare in Francia monete d’oro in pagamento degli scudi d’argento. È chiaro adunque che la nostra opinione che la Francia si avvanlaggerebbe dalla applicazione della clausola di liquidazione, non solo non manca di base, ma è perfettamente esatta. Del resto sarebbe stata assurda per le due parti la stipulazione di un articolo che permettesse al debitore di pagare il suo debito tanto in moneta a pieno valore che in moneta deprezzata, e se si sono indicati vari modi di pagamento, vuol dire che le due parti, e specialmente il creditore, hanno trovato che quei modi diversi erano equivalenti. Ma nel 1885 i negoziatori italiani avevano tanta paura dell’invasione degli scudi francesi che non è da meravigliarsi se hanno accettato un patto oneroso, perchè essi stimavano che nella liquidazione sarebbe stato creditrice l’Italia. Lo strano è che questo errore non sia stato avvertito dal-l’on. Magliani, il quale pure era allora abbastanza scettico circa la temuta inondazione degli scudi francesi. Ma veniamo al terzo punto se cioè la Francia abbia interesse a prolungare la Unione. Noi abbiamo asserito e dimostrato che la rottura della Unione non può portare che un momentaneo turbamento nel mercato dell’argento perchè nessuno degli Stati della lega è in grado di decretare il monometallismo d’oro e por conseguenza l’firgento monetato continuerà ad avere il suo ufficio sullo stesso territorio, A questo nostro ragionamento, che è basato sui fatti, non vennero opposte che ipotesi e timori. Noi per esperienza ormai consumata abbiamo pochissima fede sulle previsioni che si fanno intorno alle vicende monetarie; gli uomini reputati più dotti e più competenti in questi ultimi anni andarono a gara a non indovinarne mai una su questo argomento. Perciò appunto, siamo guardinghi ad accettare previsioni od ipotesi. Ma attenendoci soltanto ai fatti possibili crediamo di poter oggi rinforzare la nostra affermazione. Attualmente per le condizioni della Lega una massa euorme d’argento sta rinserrata nei sotterranei della Banca di Francia, ed è sempre là che minaccia, come un pericolo possibile il mercato dell’ argento ; gli altri Stati si sono ormai accomodati a far senza dei loro scudi nella circolazione. Ma una volta rotta la Unione, ogni Stato dovrebbe riprendersi gli scudi e necessariamente sarebbe ridotto a fare ogni sforzo per metterne in circolazione o come scudi o come spezzati la maggior possibile quantità. Lo stesso on. Magliani nell’ articolo della Nuova Antologia prevede e .propugna questo fatto. Ebbene non sarebbe questa maggiore attività monetaria concessa all’argento, un vantaggio pel mercato dell’argento stesso, non fosse altro perchè del bianco metallo sarebbe aumentato l’uso di fatto se non di diritto? In ogni modo è chiaro che il prezzo dell’argento non potrebbe essere colpito finche non vi sia pericolo di demonetizzazione, e per ora in verità non sappiamo vedere chi potrebbe decretare la demonetizzazione dell’argento. Dunque da questo lato nessun grande impulso può venire alla Francia per mantenere la Unione. Se pertanto la Francia mantiene la Unione — ed insistiamo su questo punto perchè non si creino nuove illusioni — se la Francia mantiene la Unione, ciò avviene per motivi affatto indipendenti dal-l’interesse veramente monetario. Di questo parere è anche un ottimo periodico francese la Còte de la Bourse et de la Banque, il quale pubblica la seguente nota: Sembra ora certo che il contratto monetario stretto tra le cinque poteaze della* Unione latina rimarrà in vigore per un nuovo periodo. Il governo francese non ha intenzione di denunciarlo. Il governo italiano, dal canto suo, ha tutto I’ interesse che sia mantenuto, quanto alla Grecia, essa si è sempre mostrata soddisfatta dell’ attuale regime. Infine la Svizzera, che parve esitante, riconosce oggi che nulla rischia a mantenersi nella Unione. Nel 1884 la Svizzera aveva presa la iniziativa di denunciare il trattato in causa del ribasso costante dell’ argento, di fronte al quale ribasso essa voleva certe garanzie. Tali garanzie ottenne nella clausola di liquidazione la quale stabilisce che ogni Stato, in caso di denuncia, sarebbe obbligato a riprendersi le monete da 5 franchi d’argento di propria emissione che si trovassero in circolazione o nelle casse pubbliche degli altri Stati, coll’onere di pagare a questi Stati una somma eguale al valore nominale delle monete riprese.