L’ECONOMISTA GAZZETTA SETTIMANALE SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE, INTERESSI PRIVATI Anno IX - Voi. XXIV Domenica IO Settembre 1893 ' N. 1010 LO STATUTO DELLA BAIA D’ITALIA Nell’ ultimo numero abbiamo scritte alcune considerazioni generali sullo statuto della Banca d’Italia, del quale non conoscevamo ancora il testo. Oggi abbiamo sottocchio lo schema sottoposto all’approvazione dei tre Consigli d’ Amministrazione riuniti e quindi possiamo abbandonare le osservazioni ipotetiche per esporre qualche giudizio critico positivo. E prima di tutto ci rallegriamo che la idea del Comitato permanente, 'rappresentante il Consiglio Superiore, sia stata accolta; nè ripeteremo qui le ragioni che ci consigliarono a propugnarne la istituzione. Se non che crediamo che la istituzione del Comitato non avrà grande importanza se non saranno bene e chiaramente definite le sue attribuzioni, non soltanto di fronte al Consiglio Superiore, ma anche di fronte alla Direzione Generale. Persistiamo a credere che quando il Consiglio Superiore si riserva come dice l’articolo 40 « l’amministrazione generale della Banca », ih Comitato che lo rappresenta debba per conseguenza avere, entro certi limiti, tutti i poteri e non possa la Direzione Generale avere altro compito se non quello della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e del Comitato. Ecco perchè, mentre troviamo giustissimo il secondo alinea dell’ art. SI che dice : « il Direttore Generale rappresenta la Banca in faccia ai terzi, è incaricato dell’ esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Superiore e del Comitato ; e dà le istruzioni necessarie per attuarle » pare a noi esorbitante il i° ed il 5° alinea dell’ articolo stesso dove statuisce che il Direttore Generale « provvede alle operazioni in titoli dello Stato e in divise estere nei limiti stabiliti dalla legge, ed ha facoltà, in casi eccezionali di allargare o di restringere le assegnazioni mensili alle Sedi e Comitati, salvo a riferirne al Consiglio Superiore nelle prime sue tornate ». Tali attribuzioni della Direzione Generale ci sembrano esorbitanti, giacché eccedono la semplice esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e sono veri e propri atti di amministrazione. Anzi, per la stessa loro natura sono (ed è troppo evidente perchè occorra dimostrarlo) gli atti straordinari più importanti della amministrazione. Nè vale il dire che la Direzione Generale deve riferirne al Consiglio, dappoiché questo non sarebbe più chiamato ad amministrare, ma a prendere cognizione degli atti amministrativi più importanti eseguiti dalla Direzione Generale. Non vediamo che alcuna obbiezione seria possa sorgere a far sì che la Direzione Generale debba compiere quei due uf- fici indicati dall’art. 51, quarto e quinto capoverso, in seguito a deliberazione del Comitato. Il timore del tradimento a scopo di guadagno personale non ci 1 sembra un buon motivo ; perchè sta di fronte a tale pericolo anche il timore della possibile dipendenza della Direzione Generale del Governo, specie quando si rifletta al primo alinea dello stesso articolo 51, che vuole approvata dal Governo la nomina del Direttore Generale. Ripetiamo che abbiamo la massima fiducia nella saggezza e nel buon criterio del com-mendator Grillo, ma lo Statuto dura 20 anni, e quanto più il commendator Grillo sapesse resistere alle pressioni governative per esercitare sul mercato un’ influenza che, vantaggiosa alla politica del Ministero, egli creda dannosa al paese od alla Banca, tanto più i Ministri cercherebbero di fargli succedere persona che sia più docile e più sottomessa. Come abbiamo cercato di dimostrare pertanto, la Direzione generale non deve avere che una semplice attribuzione esecutiva; spetti al Consiglio od al Gomitato deliberare. Saranno più liberi tutti : la stessa Direzione generale, il Governo ed il Comitato. In ogni caso l’art. 51 nei due alinea indicati va corretto almeno col prescrivere che gli atti deliberativi compiuti dalla Direzione-generale debbano essere subito fatti conoscere al Comitato, poiché il Consiglio superiore si raccoglie troppo raramente. Per analoghe considerazioni non possiamo lodare che non sia vietato alla Direzione Generale di fare dirottamente operazioni di sconto. È ben vero che l’articolo 25 dello statuto stabilisce che « nessuna operazione di sconto potrà essere fatta dalla Banca senza il volo delle apposite commissioni » ma a questa saggia disposizione evidentemente contraddice la facoltà lasciata alla Direzione generale di operare lo sconto direttamente, cioè senza il suffragio di quei congegni amministrativi che sono appunto il più valido e più serio sindacato perchè le operazioni di sconto rimangano, per quanto è possibile, affatto disgiunte dalla politica, colla quale la Direzione generale, per necessità di cose, ha tanti contatti. Badiamo bene che una parte non piccola degli sconti che hanno afflitto il bilancio delle Banche di emissione in questi ultimi anni, è rappresentata da quelle operazioni che furono più o meno legalmente sottratte alla azione diretta dei comitati o consigli di sconto locali. Occorre quindi, a nostro avviso, che la Direzione generale trovi un’ arme per difendersi in una esplicita disposizione dello statuto che le vieti di operare direttamente lo sconto. Tale divieto non le impedirà di esercitare, occorrendo, e nella misura dell’onesto, una legittima influenza sui Direttori e sui Comitati di sconto delle sedi e delle succursali.