580 L’ ECONOMISTA 10 settembre 1893 tutto e di non aver bisogno che nessuno lo illumini. Guardando però ai fatti è il caso di esclamare : — Santa ignoranza ! LA SMANIA DI LEGIFERARE « Quand l’ignorance est au sein des sociétés et le désordre dai^s les esprits, les lois deviennent nombreuses. Lea hommes atten-dent tout de la législation, et chaque loi nouvelle étant un nou-veau mécompte, ils sont portóa à lui demander sans cesse, ce qui ne peut venir que d’eux mèmes, de leur éducation, de l’état de leurs moeurs. » Daluoz. Una delle panacee, ai nostri giorni più in voga, per portare rimedio ai mali veri o supposti che si imputano all’ordinamento sociale è certo quella della legislazione. Il far leggi, il proporre nuove leggi e nuovi regolamenti, nel giudizio di molti, e special-mente degli uomini politici, dei giuristi e dei socialisti della cattedra, è il mezzo più acconcio, è quello cui più spesso essi ricorrono con la mente per provvedere ai bisogni della collettività, per curare qualche malattia sociale, per dare l’indirizzo, che più collima con l’una o i’altra teorica, a qualche fatto economico o d’altra natura. Mentre gli anarchici, sul tipo del Kropotkine e del Róclus, gridano : non più leggi, e s’industriano a mettere in luce i mali che, a loro credere, l’autorità e la legge generano, vi è per contro una scuola che se fosse lasciata libera di fare a suo talento, finirebbe a poco a poco col regolare ogni fatto mediante articoli di legge. È una vera smania che non si può spiegare altrimenti, se non ricorrendo alla teoria psicologica delle illusioni, secondo la quale in tutte le nostre operazioni mentali vi è una allucinazione, almeno allo stato nascente, e in conseguenza di questa condizione psichica siamo indotti talvolta a immaginare effetti che la legge è impotente a dare, a credere possibile per l’azione sola dell’ autorità ciò che non può essere se non il risultato finale di una serie di cause, grandi e piccole, messe successivamente o contemporaneamente in opera. Ci esageriamo insomma la portata, la efficacia, le conseguenze probabili dello strumento — la legge — che adoperiamo, tanto più dacché essa stessa riveste un carattere mistico che le tradizioni, la storia, il rispetto per essa, ereditariamente trasmesso da una generazione all’altra, hanno fino ad ora consacrato e solo in quest’epoca di prevalenza del dubbio su ogni cosa la ragione va scuotendo con risultati pur sempre inferiori a ciò che sarebbe desiderabile. La critica di cotesto indirizzo mentale e politico è stata fatta più volte. Filosofi individualisti, come lo Spencer, economisti liberali, anarchisti teorici, da punti di vista differenti, con intenti e in una misura pure assai diversi, hanno indicato già da tempo gli effetti illusori e quelli dannosi prodotti dalle leggi. Nè sarebbe necessario di tornare su questo argomento, se non fossimo sempre minacciati da una colluvie di leggi su ogni specie di fatti, di relazioni * sociali e di manifestazioni della vita individuale e collettiva; e se non si rivelasse sempre più grave la illusione di coloro che mettono la maggior fiducia nella legge, quale mezzo per dare alla società l’indirizzo che a loro più piace. Può quindi giovare il rammentare di tanto in tanto agli smemorati che stanno escogitando nuovi provvedimenti legislativi, quali sono gli effetti di cui ci è prodiga, in tesi generale, la legge - salvo s’intende a specificare quelli che da ogni singola legge derivano - e vediamo con piacere che la reazione contro la smania del legiferare trova aderenti anche fra qualche giurista. Cosi I’ avv. E. A. Porro, direttore del Monitore dei Tribunali, analizzava acutamente in un suo articolo la situazione disastrosa che è fatta specialmente dalla legislazione punitiva e i pericoli, ai quali ci espone la manìa di far leggi. Poiché non è un economista, ma un giurista che sorge a dare l’allarme, ci pare tanto più interessante di segnalarne ai nostri lettori le idee principali. L’ avv. Porro dopo aver rilevato una cosa curiosa e vera, e cioè, che mentre nella legislazione civile si usano tutti i riguardi per i debitori e per coloro che contravvengono alla legge, nella legislazione penale si fa tutto il contrario perchè si tratta con molto rigore chi urta contro un articolo magari ignorato dai più e per un reato non così evidente come il furto, l’omicidio ecc., ma per la sua lieve infrazione, si chiede più specialmente questo: È bene che si vengano a moltiplicare le nostre prescrizioni restrittive e creando pene per una quantità di fatti che prima non erano trattati come delitti ? È bene che si ricorra con tanta frequenza al sistema di erigere a delitto la violazione di alcune regole di ordine generale ? E per dimostrare che bisogna rispondere di no, l’avv. Porro incomincia a ricordare che le cause di questa smania di fare un delitto anche dello stormir delle foglie possono ridursi a queste quattro: La prima sta, a suo credere, nel crescente raffinamento morale della società, onde si prova ripugnanza a pensare che le cose vadano ancora come pel passato ; la seconda sta nel bisogno, nella mania di sollecitudine, di rapidità uniforme che invade tutta la vita moderna e che si sviluppa anche nella legislazione, onde una regola di morale sociale avvertita prima dalle persone più elevate si vuol farla subito infiltrare anche nei minori strati sociali e per ciò se ne formula uri articolo di legge; la terza ragione sta nella manìa accentratrice dello Stato, il quale crede di adempiere alla sua missione col moltiplicare i precetti di buona convivenza e così accompagnare la gente con sanzioni penali ; donde le esagerazioni delle nostre leggi ; l’ultima sta nella comodità del sistema. Infatti mentre si potrebbero applicare delle sanzioni civili e adoperare vari mezzi di propaganda della regola nuova, di vigilanza e di influenza si trova più spiccio e più semplice non far nulla di direttamente efficace perchè quella regola si diffonda e si osservi e si stabilisce senz’altro una sanzione penale, la quale serva sopratutto come mezzo preventivo. Accennate così le cause di questi morbosi metodi di legislazione, il Porro accenna agli effetti ; e qui vorremmo che lo spazio ci consentisse di riportare integralmente l’analisi eh’ egli fa ; ma non potendolo, accenneremo ad alcune delle idee principali. Il primo effetto è che la legge diventa opprimente. Si esagerano - egli scrive - le prescrizioni contenenti obblighi generali, si confonde bene spesso un dovere morale con uno giuridico, un interesse