578 L’ ECONOMISTA 10 settembre 1893 Ma appunto per questo, tale sua influenza sarà limitata al giusto, cosi che le operazioni passamente vietate dallo statuto ed i fidi che non hanno la loro ragione commerciale, non potranno facilmente nè essere imposti dalla Direzione generale, nè accettati dalle sedi o dalle succursali, colle quali la Direzione generale si potrà mostrare più severa sindacatrice, quanto più rigorosamente si sarà astenuta dall’ infrangere le regole stabilite. Abbiamo veduto all’art. lo ripetuta la solita l'or mula che lo cambiali debbono essere munite della firma di non meno di due persone « notoriamente solvibili. » Ora che la legge ha ridotto anche per la Banca d’Italia da tre a due il minimo delle firme, vorremmo che fosse rigorosamente osservata sotto tutti gli aspetti questa disposizione che generalmente non costituisce nella pratica un canone, a cui si presti abbastanza attenzione. Avviene infatti nella maggior parte delle Banche che si ammettano allo sconto effetti che non hanno di notoriamente solvibile se non una sola firma, sia perchè le altre firme sono notoriamente non solvibili, sia perchè sono effettivamente sconosciute, sia perchè all’altra firma è già stalo accordato tutto il credito possibile. Codesto sistema non può andare. 0 si crede che basti la firma di un solo negoziante « notoriamente solvibile » ed in tal caso aboliamo la seconda firma, che il più delle volte è una firma per lo meno inutile; o veramente crediamo necessario per l’Istituto due firmo ed in tal caso hanno ad essere firme solide e solvibili tutte e due. Dunque la conclusione deriva facile assai dalle premesse: — o abolire l’obbligo della seconda firma, od esigere che anche la seconda firma sia veramente seria. A raggiungere questo scopo gioverà molto il sistema del Castelletto non solo, ma anche la tenuta di libri che facciano sapere al più presto alla Direzione Generale la esposizione diretta ed indiretta di tutti coloro che chièdono alla Banca degli sconti. Nessuno firma pósta sugli effetti, sieno essi direttamente od indirettamente scontati, deve avere una esposizione che oltrepassi la cifra del castelletto. Ci si dice che questo concetto, buono in teoria, non può essere praticato ; ed allora noi domandiamo o che si muti la teoria, o che nella pratica la si segua con tutte le sue conseguenze. Pericoloso poi ci sembra il secondo alinea dello stesso articolo 15 che dispone: « la Banca può accettare, a maggiore garanzia, titoli di qualunque natura, tanto nominativi quanto al portatore ». Ma la recente esperienza non ha insegnato che per questa porta sono passati a « maggiore garanzia » titoli che non aggiungevano alcun valore alle firme, che od erano già scadenti prima dello sconto e lo diventeranno poi? La Commissione d’inchiesta non ci dice di crediti che non si ricupereranno mai, sebbene abbiano garanzia di titoli altra volta molto apprezzati? La Banca con simile facoltà si espone a tutti i pericoli della aleatorietà ed a tutti gli incomodi delle pressioni di ogni genere. Risanamento, Marmifera, Banche industriali, Fondiaria Italiana, Esquilino, Tiberine, ec. ec. tutti titoli che poterono essere un tempo o maggiori garanzie » sono andati decadendo ed alcuni hanno affatto perduto ogni prezzo sul mercato. La lezione quindi approfitti e « a maggior garanzia » non si accettino che titoli dello Stato o dallo Stato direttamente garantiti, obbligazioni fondiarie, obbliga— gazioni ferroviarie e via dicendo, ma sempre titoli ammessi dal Consiglio superiore. La frase titoli eli qualunque natura, sembra fatta apposta per indurre in tentazione nei momenti più pericolosi c più angustiati. Sappiamo che in seno alla Assemblea dei tre Consigli fu lungamente discusso anche il tema della autorizzazione a stare in giudizio concessa al Direttore Generale. Opiniamo che anche qui sia necessario andar molto guardinghi. L’autorizzazione di stare in giudizio può in molti casi, sotto la apparenza di tutelare un piccolo interesse, nascondere una facoltà importantissima che impegni la Banca a gravi conseguenze. Non è quindi fuor di luogo che intervenga sempre una deliberazione della Amministrazione; cioè del Comitato nei casi di evidente minore importanza, del Consiglio superiore negli altri. I casi ili vera urgenza possono essere previsti facilmente ed in ogni caso deve essere immediata la sanatoria della Amministrazione. Notiamo ancora che l’art. 27 dello Statuto seconda allinea dove è disposto che possono intervenire alla Assemblea generale « gli Azionisti possessori da tre mesi almeno, di 20 o più azioni della Banca » ci sembra in contraddizione coll’ art. 157 del Codice di Commercio dove dice : « ogni-socio ha un voto ed ogni azionista ha un volo sino a cinque azioni da lui possedute ». Subitochè i Ministri hanno dichiarato che la nuova Banca non è sottratta per nulla alle disposizioni del Codice di Commercio, — tanto che l’ordine del giorno del Senato, accettato lini Governo, afferma che lo Statuto della nuova Banca d’Italia sia da compilarsi in conformità dello regole generali del Codice di Commercio e dello leggi speciali - la disposizione dell’articolo 15 ci sembra assolutamente inaccettabile. E richiamiamo la attenzione degli Amministratori della Banca sulla stessa questione sollevatasi, crediamo, a proposito della Società Mediterranea. Altro osservazioni di minoro importanza avremmo da fare sullo Statuto, ma non ci mancherà occasione di occuparcene; intanto prima di terminare, raccomandiamo alcune correzioni di forma,che non saranno certo sfuggite alla perspicacia degli Amministratori ed alla oculatezza del Direttore Geuerale. L’articolo II « la Banca esercita il diritto di prelazione sulle azioni spettanti ai suoi'debitori morosi », ci sembra un pleonasmo se si riferisce al diritto comune, una inutilità se pretendesse di stabilire un nuovo diritto. All’articolo 18 « le anticipazioni su pegno di monete d’oro e d’argento nazionali ed estere, e sopra verghe d’oro, possono essere fatte per l’intero loro valore legale ». Bisogna invertire la frase, perchè le verghe d’oro o d’argento non hanno valore legale come le monete. All’articolo 28 al 2° alinea, occorre correggere la espressione, poiché comparandolo all’ alinea precedente, sembra che ogni azionista possa farsi rappresentare anche se non fosse nelle condizioni volute dal primo alinea. All’articolo 39 ci pare necessario che si contempli il caso in cui il Consiglio superiore possa convocarsi anche per iniziativa di un certo numero di Consiglieri. All' art. IO sarebbe bene che fosse indicato se il turno dei membri del Comitato sia semestrale, annuale od altrimenti periodico, L’ultitjio capoverso del l’art. 43 sembra faccia ob-