30 luglio 1916 - N. 2204 L'ECONOMISTA 733 11 direttore generale delle costruzioni navali — membro. 11 presidente della Commissione di requisizione delle navi mercantili — membro. 11 capo del servizio commerciale delie Ferrovie dello Stato — membro. Il capo del servizio del Movimento delle Ferrovie dello Stato —■ membro. 11 Presidente della Federazione degli armatori liberi italiani — membro. Un direttore di Società, di navigazióne — membro. Due industriali — membri. La Commissione ha sede presso il Ministero dei trasporti mairittiprii e ferroviari. L'ufficio della Commissione è retto da un funzionario del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari. Disimpegnano le funzioni di (Segretario un funzionario del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari, uno del Ministero della Marina e uno del Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro. Art. 2. — La Commissione provvede, nella più larga misura possibile, al trasporto per mare da porti esteri a porti nazionali di materiali che appartengono alle varie amministrazioni dello Stato o che le interessano direttamente. Coordina i servizi portuali e ferroviarii, e sollecita l'inoltro delle merci verso l'interno. Essa si avvale di navi nazionali requisite ovvero di navi estere noleggiate. Pe,r la requisizione di navi nazionali, la Commissione si rivolge al Ministero della Marina, il quale designa le navi da requisirsi e provvede agli 'atti relativi, in base alle richieste di tonnellaggio; di carico e di trasporto presentate dalla Commissione stessa. Per il noleggio di navi estere la Commissione per il traffico marittimo provv ede a mezzo degli organi a tale uopo costituiti all'estero. Art. 3. —• E' altresì compito d'ella Commissione per il traffico marittimo vigilare che tutte le navi mercantili nazionali, anche se non requisite, siano impiegate, col maggior rendimento, nell'esclusivo interesse dell'economia nazionale. A tale effetto la Commissione rilascia alle navi mercantili libere da requisizione un permesso per ciascun viaggio tra porti esteri, ovvero dal Regno per un porto estero, secondo le disposizioni che verranno emanate dal Ministero per i trasporti. Art. ì. - Le Amministrazioni dello Stato richiedono alla Commissione per il traffico marittimo i trasporti dei quali abbiano bisogno, fornendo nello stesso tempo gli elementi necessari per determinare in (piai modo dovranno essere soddisfatte le richieste ed a quali debb'a darsi la .precedenza. La Commissione provvede alle domande, ripartisce il topnellag-gio fra le varie Amministrazioni e provoca nuove requisizioni o noleggi di navi estere. Art. 5. — Le deliberazioni della Commissione dovranno essere sottoposte all'approvazione del Ministro dei trasporti marittimi e ferroviari. Art. fi. — I membri della Commissione saranno nominati con Decreto del Ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, di accòrdo coi Ministri interessa ti. Potranno essere sentite dalla Commissione, per invito del Ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, quelle persone che per la loro competenza possano portare efficace contributo al corso dei lavori. Art. 7. — Ai membri della Commissione ed alle persone che potranno essere sentite a terrjnni del nreredente articolo, sarà dovuta, quando non risiedono in Roma, e non appartengono all'Amministrazione dello Sitato, una indennità di lire venti per ogni giorno di adunanza e di viaggio, nonché il rimborso delle spese di viaggio, in prima classe 'per ferrovia o sui piroscafi. Roma, 16 luglio 1916. Buoni del Tesoro al portatore a 3 e 5 mesi. — Il n. 878 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto: Art. 1. —La facoltà di emettere buoni ordinari al portatore, ai sensi del decreto luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 568, viene estesa anche a quelli di scadenza inferiore ai sei mesi, j Su domanda degli interessati tali buoni potranno essere' rilasciati anche per versamenti di sominie avvenuti dal 1° luglio 1916 ed anteriormente alla data del presente decreto, pei quali ancora non siano stati emessi i relativi buoni. Art. 2. — L'art 1 dei decreto'luogotenenziale 18 ottobre 1915, u. 1498, comma, 2", è modificato come segue: « Tali buoni vengono emessi all'ordine dei creditori in estinzione di mandati di pagamento, di ordinativi o di altri titoli di spesa che o per effetto di patti conclusi coi fornitori oppure di accordo coi fornitori medesimi, vengano commutati in quietanza di entrata per acquisto di buoni del tesoro ». In egual senso imendesi modificato l'art. 3 del decreto luogotenenziale 22 giugno 1916, n. 754. Art. 3. — Nell'esercizio finanziario 1916-917 il -Te-j soro ha facoltà di emettere buoni ordinari pei' prov-I vedere ai bisogni della guerra anche oltre i limiti fissati dal decreto luogotenenziale 30 giugno 1916, n. 786. Art. 4. — Il collocamento dei buoni ordinari del , tesoro potrà a-ver luogo anche a mezzo degli uffici postali con le modalità da stabilirsi di concerto' col ministro delle poste e telegrafi. Roma, 16 luglio 1916. I pagamenti fatti agli armatori soggetti al centesimo dì guerra. — La Direzione generale delle imposte dirette e del catasto ha deciso che siano soggetti ai contributo del centesimo di guerra i pagamenti fatti agli armatori a titolo di. compenso per la requisizione ed il noleggio delle navi requisite o noleggiate, per l'acquisto del carbone esistente sui piroscafi stessi e pel mantenimento del personale imbarcato. Sono invece esenti dal contributo i pagamenti fatti a detti armatori a titolo di rimborsò dèlie spese di esercizio dei piroscafi requisiti o noleggiati (rischi di guerra, rischi inerenti ai servizi speciali della navigazione, danni che possono derivare ai piroscafo in conseguenza dei servizi o trasporti eseguiti, lavori di ripristino; spese per stivaggi e disistivaggi, spese per diritti marittimi, tasse di ancoraggio, rimorchio, ormeggio, disormeggio, ponti d'imbarco, guardia ai fuochi, visita e patente sanitaria, spedizione, agenzia," banche, lavoro straordinario, ecc.), sia perchè alcune di tali spese presentano il carattere di diritti esenti dal contributo ai sensi della lettera D dell'art. 2 del Regio decreto 21 novembre 1915, allegato A, "sia perchè i pagamenti relativi costituiscono preciso rimborso di-spese sostenute dagli armatori per conto dello Stato. II prezzo massimo della calcionamide — Il Ministro per l'agricoltura, considerata l'opportunità, su conforme parere del Comitato tecnico dell'Agricoltura, di elevare convenientemente il prezzo massimo di vendita stabilito per la calcionamide, decreta: 11 capoverso dell'art. 4 del decreto 30 maggio 1916, pubblicato nella «Gazzetta ufficiale» del Regno del 2 giugno successivo, n. 129, è modificato nei termini seguenti: E' fatto obbligo ai produttori di calcionamide di venderla per commercio nei Regno a prezzo non superiore a L, 36 il quintale, del titolo garantito 15-16 | per cento di azoto, in sacchi da 100 chili, tela per j merce, reso franco sul vagone alla stazione di de-i stimazione. Il presente decreto avrà Vigore dal giorno di sua pubblicazione nella «Gazzetta ufficiale» del Regno, Roma, 24 luglio 1916. x E' proibita l esportazione della carta monetata. Il Ministero delle poste e dei telegrafi comunica: Con decreto luogotenenziale del 3 giugno 1916, n. 839, è stata vietata l'esportazione all'estero di carta monetata di qualsiasi Stato. Siccome malgrado tale divieto il pubblico seguita ad includere biglietti di banca nelle raccomandate ■ed assicurate dirette all'estero, le quali sono quindi retrocesse ai mittenti dagli uffici di censura, si richiama l'attenzione sul disposto del decreto precitato, avvertendo che- l'autorizzazione per eventuali spedizioni di carta-moneta deve essere caso per caso chiesta al Ministero delle finanze.