30 marzo 1919 — N. 2343 L'ECONOMISTA 149 aggirarsi sui cento miliardi, dove gli stimoli all'accumulazione hanno d'uopo di venire nella più alta misura eccitati, si richiederebbero saggi, che superassero negli ultimi tratti della scala il trenta per cento, per avere un'entrata dai quindici ai venti miliardi, e si risentirebbero, per questa stessa costituzione economica, in grado più intenso, gli inconvenienti del tri buto stesso, nemmeno raggiungendo il fine di liberare in pochi anni la finanza del carico relativo al debito di oltre sessanta miliardi inerente alla guerra, e correndo il rischio di deprimere lo spirito di accumu-mulazione nonché i redditi futuri, che sono la fonte morale dell'entrata ordinaria privata e pubblica. Augusto Oraziani . Ordinario di Economia Politica all'Università di Napoli. Parlamento e Monopoli. L'art. 1° del del D. L. 18 febbr. 1918, n. 1721, dice: « A decorrere dal giorno che sai a fissato con Decreto Reale, su proposta del Ministro di finanza, lo Stato provvederà direttamente con diritto di esclusività all'approvvigionamento ed alla vendita, congiuntamente o separatamente, dei seguenti generi : cafè, zuccaro, carbon fossile, etc. ». L'art. 2, a correzione e spiegazione del diritto di esclusività statale congiunta o separata, dice : « I produttori ed eventualmente gli imprenditori dei generi sovradetti non potranno venderli che allo Stato, etc. ». L'art. 6 — sbarazzando (con saggia previdenza) il Ministro di finanza da ogni vincolo e controllo di legge in vigore, e seguendo a falsariga ia leggina Luzzatti del 1910, la quale poneva a mani arbitrarie del Ministro della guerra i quattro o cinque miliardi che l'on. Giolitti doveva poi spendere nella guerra, 911-12, contro le sabbie dei deserti libici — dice : « Al Ministro di finanza è data facoltà di emanare con decreti reali le norme di gestione dei monopoli in deroga alle disposizioni della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, etc. ». L'art. 8 — onde togliere al Parlamento il fastidio di conteggiare e stabilire i miliardi occorrenti al Ministro di finanza per la gestione dei monopolii dell'art. 1°, come già si pratica per i miliardi occorrenti alla provvista delle materie prime da consegnarsi agli opifici di filatura e tessitura laniera e cotoniera — dice : « Con decreti del Ministro del Tesoro sara provveduto ai fondi occorrenti in perpetuo al Ministero finanze per la Esecuzione dei presente decreto ». L'art. 9 ed ultimo, infine — onde provare l'ossequio ed il rispetto costituzionale che i ministri Orlando, Nitti, Meda, Crespi, Ciuffelli, fattori cointeressati del decreto luogotenenziale dei monopoli, nutrono per il Parlamento — dice : « Il presente decreto sarà sottoposto al Parlamento per essere convertito in legge ». Oh, che bellezza - oh, che bella festa ! direbbe il geniale Ferravilla di buona memoria: cittadini d'Italia rasserenatevi, gongolate di gioia.... Il Governo della previdenza obligatoria per i 36 milioni di abitanti regnicoli, allo scopo di suggellare la pace giusta e duratura con un atto dì grandiosa tutela statale per la vita sociale e domestica della nazione, ha —dopo lunga e profonda meditazione economica finanziaria — escogitati e deliberati i mono-Polii industriali e commerciali detti di Stato, appunto perchè sieno effettivamente gestiti, senza rischio, alea e fastidii di sorta, per anticipate spese di acquisto, trasporto e magazzinaggio, da una combutta di prescelti speculatori riuniti in società diverse di acco mandita dette Consorzi per il legale sfruttamento della Popolazione del Regno. Sì — è proprio così — e provvidenze diverse di regime pubblico non potevano essere concepite e promulgate da un Governo nel cui emblema di lavoro sta scritto « anarchia e tela di Penelope ». L'opinione pubblica avrebbe potuto, come già è avvenuto, pronunziarsi contro i monopolii e così suggestionare il docile Parlamento al punto di arbitrarsi a negare la conversione in legge del decreto luogotenenziale : negazione tanto più logica, necessaria e legale inquantochè la legge dava bensì pieni poteri (ed anche questi non illimitati) di provvedere straordinariamente, anche ex lege, durante la guerra e per i bisogni e le garanzie di guerra — ma non autorizzare e legiferare pel dopo guerra — peggio che peggio poi, a fare leggi che sconvolgono, scalzano, violentano la giustizia tributaria, la economia sociale, la libertà di acquisto e di spesa, il diritto del cittadino e non essere legalmente sfruttato da altro cittadino, i canoni più elementari ed essenziali della legislazione fiscale delle imposte. No, quella legge non poteva autorizzare il Governo a sostituire l'arbitrio e l'autocrazia del Potere esecutivo alla maestà del Potere legislativo. L'opinione pubblica ed il Parlamento potrebbero creare imbarazzi all'azione autocratica del Governo?... Ebbene, dissero i facitori del decreto luogotenenziale, mettiamo loro alla bocca il bavaglio del catenaccio consacrato all'art. 1°. « E così, mentre Pubblico e Parlamento discutono, noi Emettiamo il decretino reale che ci dà piena ed ampia autorizzazione di eseguire a modo e libito nostro il decreto luogotenenziale: tanto e tanto il Re sta al disopra del suo Luogotenente. « E' vero che il Parlamento — in un momento di cattivo umore — potrebbe andare al disopra del Re e sbarazzarsene negando la conversione in legge al nostro decreto reale e luogotenenziale, sebbene i Consorzi a Regìa cointeressata funzionino già arbitrariamente a tutto spiano e sovrani____ciò potrebbe anche, per nostra sventura, accadere — ma poiché il Re siamo noi, ci rassegneremo a fare le valigie Noi, lasciando a suo posto il Trono. « Nel frattempo, però, Noi avremo avuto campo a) di instituire la nostra Direzione generale dei monopolii commerciali, comprese le carte da giuoco, e farla degnamente funzionare con un Direttore generale, due Vice Direttori generali, cinque Direttori capi divisione, due capi sezione, sedici primi segretari, cinque archivisti, undici applicati, dieci ispettori centrali: ai quali tutti diamo incarico di tenere udienza, conferire e confabulare 1) con i banchieri incaricati di finanziare, col danaro dei privati e dello Stato, i nostri Consorzi di acquisto e prima vendita ; 2) con i capi dei Consorzi incaricati di acquistare i generi all'estero per conto dello Stato e per conto proprio, di immagazzinarli e di operare la prima vendita all'ingrosso ai grossisti di seconda mano ; 3) con i rivenditori all'ingrosso ed al minuto, già designati dal relativo decreto ministeriale; 4) con gli aspiranti rivenditori all'ingrosso ed al minuto, già designati dal relativo decreto ministeriale ; 5) con i rimanenti 36 milioni di cittadini, infine, che aspirano a divenire aspiranti prima ed effettivi rivenditori al minuto poi, onde non pagare il cafè, il thè, lo zuccaro, il petrolio, l'alcool, le lampadine elettriche, etc., il doppio od il triplo dei prezzi di calmiere stabiliti dal ministro di finanza, sentito (diamine) il relativo consiglio di amministrazione; b) di cambiare il prosaico nome della esistente Direzione generale delle privative sostituendovi J'altro, più sonoro e meglio rispondente alla realtà, di Direzione generale dei monopolii industriali: — alla quale diamo incarico di combinare colle Società esistenti,